Sospensione obblighi di ricapitalizzazione società di capitali. Analisi Assonime

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Sospensione obblighi di ricapitalizzazione società di capitali. Analisi Assonime

Assonime pubblica la circolare n. 3/2021 del 25 febbraio 2021 dal titolo La nuova disciplina sulla sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione in caso di perdite significative”.

Nel nuovo documento vengono illustrate le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2021 alla disciplina speciale sulla sospensione degli obblighi di riduzione del capitale sociale e di ricapitalizzazione, prevista dal Decreto liquidità in caso di perdite significative del capitale sociale.

In particolare, si analizzano le modifiche apportate dalla Legge n. 178/2020 alla formulazione originaria dell’articolo 6 del Decreto legge n. 23/2020, che ha riscritto la disciplina del Codice civile per quanto riguarda la possibilità del ripianamento quinquennale delle perdite anche al di fuori del periodo Covid.

Decreto liquidità, sospensione obblighi di ricapitalizzazione in caso di perdite significative nel periodo di emergenza Covid-19

L'articolo 6, comma 1, Dl 23/2020, convertito senza modifiche con Legge n. 40/2020, sospende gli obblighi di riduzione del capitale derivanti da perdite superiori al terzo del capitale sociale nel periodo intercorrente tra il 9 aprile 2020, data di entrata in vigore del decreto, e il 31 dicembre 2020.

Si tratta di una sospensione temporanea degli obblighi di riduzione nominale del capitale e di ricapitalizzazione previsti dal Codice civile per le società per azioni e le società a responsabilità limitata in caso di perdite rilevanti del capitale sociale, in quanto la sospensione opera per un periodo di tempo limitato e si applica alle sole fattispecie "verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data".

Nello stesso periodo non opera la causa di scioglimento consistente nella perdita del capitale reale (patrimonio netto pari a zero o negativo) o nella sua riduzione ad un valore inferiore ai due terzi del capitale nominale ed insieme inferiore al minimo legale.

Il complesso di tali obblighi avrebbe dovuto rivivere a partire dal 1° gennaio 2021.

L’obiettivo della norma era quello di tentare di fronteggiare, o almeno ritardare e affievolire, il pericolo che la crisi economica potesse divenire occasione per la conquista di imprese indebolite tanto nel conseguimento dei risultati economici quanto nella loro organizzazione e struttura proprietaria, o potesse causare l'eliminazione delle imprese che non possano giovarsi di un intervento finanziario immediato.

Legge di bilancio 2021, modifica alla disciplina speciale

L'articolo 1, comma 266, della Legge n. 178/2020 sostituisce il suddetto articolo 6 prevedendo, in primo luogo, che gli obblighi di riduzione del capitale e di scioglimento per perdite rilevanti non si applicano alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.

Inoltre, lo stesso dilata il momento in cui si devono adottare le misure di riduzione del capitale e ricapitalizzazione. Si prevede infatti che, nel caso di diminuzione del capitale superiore a un terzo per perdite, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al quinto esercizio successivo.

Nel caso di perdite superiori a un terzo che riducano il capitale al di sotto del minimo legale, l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, potrà deliberare di rinviare tali decisioni all'assemblea che approva il bilancio del quinto esercizio successivo.

In entrambi i casi, nella Nota integrativa, devono essere indicate le perdite con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Assonime, considerazioni sulla sospensione degli obblighi di riduzione del capitale e di scioglimento

Assonime considera poco praticabile la tesi secondo cui il Codice civile sarebbe stato definitivamente modificato dal Dl 23/2020, nel senso di consentire il ripianamento quinquennale delle perdite anche al di fuori del periodo di emergenza da Covid-19.

L’Associazione, infatti, ha definito “coerente”, anche se ardua, la possibilità di estendere la normativa in esame anche alle perdite anteriori al 2020, in quanto essa deve essere inquadrata “in un sistema di norme agevolative di varia natura tutte volte ad assicurare la continuità operativa delle imprese in un contesto di significativa difficoltà economica”.

Per Assonime, tuttavia, la sospensione quinquennale dei provvedimenti relativi alle perdite delle società di capitali concerne non solo le perdite maturate nel 2020, ma anche quelle del 2019 rilevate nel 2020.

Con riferimento al tema delle perdite che, a causa della pandemia, matureranno nel 2021 e negli esercizi successivi, Assonime assume invece un orientamento diverso rispetto al dettato normativo che si riferisce testualmente solo alle “perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”.

L’Associazione sposa, infatti, la posizione secondo cui le eventuali perdite che matureranno dal 2021 al 2025 devono intendersi comprese nella “disciplina di posticipazione delle misure di riduzione e ricapitalizzazione”, determinando l'attivazione dei rimedi a tutela del capitale soltanto alla chiusura del quinto esercizio successivo all'esercizio 2020.

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