Sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del neonato
Pubblicato il 18 giugno 2015
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Il decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri lo scorso 11 giugno 2015, ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevede per il solo anno 2015 - salvo successivi decreti legislativi che individuino adeguata copertura finanziaria per i prossimi anni - la sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata dopo il parto.
Tale sospensione è ammessa:
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anche in caso di parto a termine;
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una sola volta per figlio;
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previa presentazione di un certificato che attesti la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa.
Durante il periodo di sospensione, la madre potrà fruire degli altri istituti a sua disposizione fra cui il riposo giornaliero c.d. per allattamento.
Si ricorda, ad ogni modo, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 116/2011 ha riconosciuto alla madre il diritto di sospendere - a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica - la fruizione del congedo di maternità, anche se solo in caso di parto prematuro con conseguente ricovero del neonato, nonché di fruire della restante parte di congedo c.d. obbligatorio, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare.
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