Sospensione dei termini tributari, chiarimenti per alluvionati e ravvedimento speciale

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Sospensione dei termini tributari, chiarimenti per alluvionati e ravvedimento speciale

Nella giornata del 28 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito Internet nella sezione “Risposte alle domande più frequenti”, alcune precisazioni sulla sospensione dei termini tributari sia per i contribuenti dei comuni alluvionati dell’Emilia-Romagna sia per quelli che si avvalgono del “ravvedimento speciale”.

Alluvione Emilia-Romagna, sospensione dei termini per i versamenti tributari

I contribuenti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, o la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, indicati nel Decreto alluvione, che beneficiano della sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi, in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, potranno eseguire i versamenti tributari e contributivi entro il 20 novembre 2023, senza maggiorazione, interessi o sanzioni.

Alla luce di ciò, è stato chiesto nella FAQ n. 1 se il contribuente che decide di non avvalersi della sospensione e rinvia il carico fiscale al 31 luglio 2023 deve aggiungere all’importo dovuto la prevista maggiorazione dello 0,40% e se, in caso di pagamenti rateali, è possibile effettuarli entro il 20 novembre 2023 senza applicazione di interessi.

Risponde l’Agenzia delle Entrate che il contribuente, che intende procedere al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali entro il 31 luglio 2023, avvalendosi della facoltà introdotta dal comma 2 dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001, non è tenuto ma versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Inoltre, nel caso in cui il contribuente decida di mantenere il piano rateale:

• se titolare di partita IVA, tutte le rate scadrebbero entro il termine per effettuare il versamento in unica soluzione (20 novembre 2023) e, pertanto, gli importi versati ratealmente non devono essere maggiorati degli interessi;
• se non titolare di partita IVA, tutte le rate scadrebbero entro il termine per effettuare il versamento in unica soluzione, tranne quella in scadenza il 30 novembre 2023, e, pertanto, solo per quest’ultima, qualora non decida di pagarla anticipatamente entro il 20 novembre, dovranno essere versati gli interessi calcolati per un periodo di 10 giorni.

Nella FAQ n. 2, invece, è stato chiesto all’Amministrazione finanziaria quando devono essere effettuati i versamenti che ricadono nel periodo di sospensione, nel caso di somme richieste con le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni.

L’Agenzia delle Entrate precisa che tra gli “altri atti” genericamente richiamati dal comma 7 del Decreto Alluvione, oggetto di sospensione dei termini di pagamento per gli “alluvionati”, rientrano anche le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni, i cui termini sono interessati, oltre che dalla sospensione in argomento, anche da quella “estiva”.

Pertanto, ipotizzando una comunicazione d’irregolarità recapitata il 10 aprile 2023, considerando le due sospensioni sopra richiamate, il computo del termine di trenta giorni, entro cui provvedere al pagamento dell’intera somma dovuta o della prima rata, si interrompe il 1° maggio e riprende a decorrere dal 5 settembre 2023, per scadere il 14 settembre 2023. Relativamente alle rateazioni in corso alla data di inizio della sospensione, si fa presente che il pagamento delle rate in scadenza nel periodo compreso tra 1° maggio al 31 agosto 2023 deve essere effettuato entro il 1°settembre 2023.

NOTA BENE: Resta fermo il termine di versamento previsto dall’originario piano di rateazione per le rate aventi scadenza al di fuori del periodo di sospensione.

Ravvedimento speciale, proroga dei termini ampia

Il ravvedimento speciale riguarda le sole violazioni relative a dichiarazioni sui tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. La principale differenza rispetto al ravvedimento ordinario riguarda la riduzione delle sanzioni, fissata ad 1/18 del minimo e che è possibile effettuare il pagamento in forma rateale. La procedura si perfeziona con il pagamento del dovuto, ovvero della prima rata del rateizzo, entro il 31 marzo 2023. Il Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2023, nell’approvazione del c.d. “Decreto bollette” (DL n. 34/2023) ha previsto lo slittamento del termine per il pagamento della prima rata (o di tutte le somme) per il ravvedimento operoso speciale dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023.

Si chiede se i nuovi termini di versamento della seconda e terza rata (31 ottobre 2023 e 30 novembre 2023) delle somme dovute ai fini del ravvedimento speciale di cui al comma 174 dell’articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 si applichino anche alle regolarizzazioni rispetto alle quali il versamento della prima rata è stato già eseguito prima del 31 marzo 2023, e per le quali, secondo la previsione normativa in vigore al momento della definizione, il versamento della seconda e terza rata andava eseguito rispettivamente entro il 30 giugno 2023 e il 30 di settembre 2023.

Nella FAQ n. 3 del 28 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che i termini di versamento innanzi richiamati si applicano anche ai ravvedimenti speciali già in essere, sia con riferimento al termine entro cui eseguire il versamento, sia con riguardo alla decorrenza degli interessi.

L’articolo 19 del decreto-legge n. 34, infatti, è entrato in vigore il 31 marzo 2023 - e, quindi, in tempo utile per posticipare gli iniziali termini non ancora scaduti per il pagamento della prima/unica rata e delle successive - con la conseguenza che, anche i contribuenti che hanno già iniziato a rateizzare le somme dovute prima del 31 marzo 2023, possono avvalersi dei termini più ampi per versare la seconda e la terza rata. Sulle rate successive alla prima gli interessi decorrono dal 1° ottobre 2023.

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