Sorveglianza sanitaria, iscrizione elenco medici autorizzati
Pubblicato il 13 maggio 2022
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Con il decreto interministeriale, 4 maggio 2022, in attuazione dell’articolo 138, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’università e della Ricerca, ha disciplinato le modalità di iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza sanitaria, i contenuti della formazione e dell’aggiornamento professionale degli stessi.
L’elenco dei medici autorizzati incaricati dalla sorveglianza sanitaria è disciplinato in base a quanto stabilito dalle disposizioni in vigore in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Per ciascuno degli iscritti, nell’elenco saranno indicati i seguenti dati:
- il nome e il cognome;
- il luogo e la data di nascita;
- il codice fiscale;
- la data;
- il numero di iscrizione.
Requisiti
Ai fini della regolare iscrizione, potranno essere iscritti:
- i cittadini italiani o di Stati membri dell’UE;
- i familiari dei cittadini italiani che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
Altresì, potranno essere iscritti i soggetti che:
- godono dei diritti politici e che non abbiano una condanna per reati contro la P.A e contro la fede pubblica, e che non risultino essere stati interdetti;
- siano in possesso dei titoli di studio e delle attestazioni necessarie, ovvero: laurea in medicina e chirurgia, possesso della qualifica di medico competente, conseguimento di un corso di studio di specializzazione che prevede l’insegnamento della materia di radioprotezione o, il conseguimento del corso di perfezionamento post-universitario;
- siano dichiarati abilitati allo svolgimento dei compiti di sorveglianza della radioprotezione dalla competente commissione;
- non siano stati cancellati dall’elenco dei medici autorizzati negli ultimi cinque anni.
Sarà compito della Commissione adottare le deliberazioni relative all’abilitazione per l’iscrizione nell’elenco.
Le suddette deliberazioni sono definitive.
L’accertamento della capacità tecnica e professionale avverrà tramite un esame, al termine del quale il richiedente verrà considerato “abilitato” o “non abilitato”.
La domanda di ammissione all’esame di abilitazione dovrà essere presentata entro il 31 dicembre del precedente anno solare. Le sessioni d’esame verranno svolte annualmente a Roma, tuttavia la sede e la data di convocazione saranno comunicate entro 15 giorni prima dello svolgimento delle prove.
Nei casi di particolari e comprovate esigenze, il Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro potrà decretare lo svolgimento delle prove d’esame in modalità telematica. L’assenza del richiedente all’esame di abilitazione verrà considerata come rinuncia.
La prova verte sulle materie ed argomenti relativi alle attribuzioni e compiti del medico autorizzato, ovvero il candidato dovrà dimostrare di essere in possesso di:
- un’adeguata conoscenza dei problemi generali e di prevenzione;
- diagnostica precoce e di terapia relativi alle malattie di lavoro e dei problemi particolari connessi con i vari impieghi e le possibili esposizioni dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti, sia di origine artificiale che naturale;
- un’adeguata conoscenza dei problemi particolari di igiene della popolazione nei confronti dei rischi da radiazioni ionizzanti;
- elementi essenziali della sorveglianza fisica della protezione.
Il Ministero del Lavoro specifica, altresì, che i medici autorizzati sono tenuti all’aggiornamento professionale tramite la partecipazione a corsi di formazione in materia di radioprotezione medica, a partire dal triennio formativo successivo all’entrata in vigore del citato decreto. I crediti acquisiti dovranno essere almeno il 30% dei crediti.
La cancellazione dall’elenco è prevista nei seguenti casi:
- per disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche ai sensi del comma 2 dell’articolo 143 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;
- esercizio dell’attività nei periodi di sospensione;
- su istanza dell’iscritto.
Il decreto in oggetto entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023 e, fino a tale data, si applicherà la disciplina di cui all’allegato XXI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
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