Proroga delle disposizioni sulla sorveglianza sanitaria eccezionale
Pubblicato il 02 marzo 2021
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In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 83, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, l'Istituto assicurativo ha prorogato al 30 aprile 2021 gli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria eccezionale delle lavoratrici e dei lavoratori c.d. fragili.
Invero, ai sensi del predetto art. 83, “fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attivita' produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.
La sorveglianza sanitaria eccezionale consiste nel sottoporre a visita del medico competente, nominato dal datore di lavoro, i lavoratori in questione per determinare l’effettiva condizione di fragilità al fine di predisporre le misure necessarie per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro.
Per i datori di lavoro che non hanno provveduto alla nomina del medico competente, in quanto non obbligati ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera a), Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si prevede la possibilità di richiedere la visita medica alle sedi territoriali dell’Inail che la effettueranno con i propri medici del lavoro.
A seguito di giudizio di idoneità del lavoratore, il medico fornirà le soluzioni maggiormente cautelative per limitare il rischio di contagio da Covid-19. Diversamente, nell’impossibilità di garantire piani di protezione adeguati il lavoratore verrà dichiarato temporaneamente inidoneo a svolgere l’attività lavorativa.
In data 2 marzo 2021, l’Inail comunica, sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Avvisi e scadenze”, la proroga fino al 30 aprile 2021 delle disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria, ai sensi del Decreto Legge 31 dicembre 2021, n. 183, art. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21.
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