Somministrazione di carburante con contratto di commissione. Detrazione Iva possibile

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Somministrazione di carburante con contratto di commissione. Detrazione Iva possibile

Resi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate circa il trattamento Iva per attività di somministrazione di carburante mediante un contratto di commissione con le stazioni di servizio e un contratto di somministrazione con i propri clienti.

Un contribuente ha intenzione intraprendere un'attività di somministrazione di carburante ai clienti, attraverso due rapporti:

1. uno di commissione (alla vendita) a titolo oneroso tra la Società e le stazioni di servizio per l'erogazione di carburante per autotrazione;

2. uno di somministrazione tra l'istante e i propri clienti (autotrasportatori), i quali acquistano il carburante dopo aver stipulato con le stazioni di servizio il citato contratto di commissione che la autorizza a vendere il carburante in nome proprio e per conto dei committenti (stazioni di servizio).

Fornendo la risposta n. 473 del 12 luglio 2021, viene fatto presente che nella commissione per la vendita, il commissionario cede beni di proprietà del committente senza che si verifichi alcun passaggio di proprietà tra i due soggetti.

Ai fini Iva, il DPR n. 633/72 prevede una finzione giuridica per effetto della quale anche il “passaggio interno” di beni tra committente e commissionario viene considerato alla stregua di una vera e propria cessione di beni.

In sostanza, l’operazione si compone di un “doppio passaggio” di beni, ma possiede una sola natura oggettiva ai fini dell’imposta.

Possibile detrazione Iva: il bene non è direttamente usato ma rivenduto

Per quanto riguarda il caso sottoposto relativamente al contratto di commissione, il commissionario per la vendita del carburante di proprietà delle stazioni di servizio convenzionate non deve subire l'onere dell'indetraibilità di cui all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera d), del Decreto IVA perché non è ravvisabile un consumo del carburante da parte della Società.

Il carburante non entra nella sua disponibilità e non è, quindi, da questa utilizzato ai fini della propria attività, bensì rivenduto a terzi in forza del contratto di commissione alla vendita stipulato con i distributori stradali.

Quindi, per evitare una doppia imposizione, è consentito alla Società di detrarre l'imposta pagata per l'acquisto del carburante dalle stazioni di servizio, destinato ad essere contestualmente somministrato, per conto di quest'ultime, ai clienti finali, effettivi utilizzatori del carburante.

Modalità di fatturazione

Per quanto riguarda le modalità di fatturazione, si precisa che per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni. Ciò permette di raggruppare in un unico documento tutte le cessioni fatte nei confronti di uno stesso cliente nel corso del mese solare precedente.

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