Somministrazione carburante a clienti finali con Iva detraibile

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Somministrazione carburante a clienti finali con Iva detraibile

La detrazione dell’Iva addebitata da una compagnia petrolifera per il passaggio dei carburanti, che la stessa somministra al cliente finale, in forza di un contratto di commissione, è l’oggetto della risposta ad interpello n. 172 dell’Agenzia delle Entrate.

L’istanza, infatti, è stata sollevata da una società che, oltre alla consueta attività di gestione dell’ingresso in autostrada senza lo stop al casello, vuole effettuare anche l'attività di vendita, per conto delle compagnie petrolifere, di carburanti ai propri clienti.

La società è legata alle compagnie petrolifere tramite un rapporto di mandato senza rappresentanza, che determina l'insorgenza di un'unica cessione di beni o prestazione di servizi, in virtù del quale la società provvederà a somministrare ai clienti finali i carburanti per conto delle suddette compagnie. Il rapporto giuridico, infatti, conferisce al commissionario il mandato ad acquistare o vendere beni per conto del committente e in nome del commissionario.

Con riferimento a questa complessa operazione, la società istante chiede chiarimenti all’Amministrazione finanziaria sulla possibilità di detrarre l'IVA addebitata dalla compagnia petrolifera per il passaggio dei carburanti che l’istante somministra poi al cliente finale (in nome proprio e per conto della compagnia petrolifera), nonché in merito alla corretta determinazione della base imponibile del servizio fornito dalla stessa al cliente finale.

Contratto di commissione alla vendita a titolo oneroso, aspetti giuridici

Nella risposta n. 172/2021, l’Agenzia parte dall’analizzare il particolare tipo di contratto che lega la società istante alle compagnie petrolifere.

Si tratta di un contratto di commissione alla vendita tra una società che intende esercitare l’attività di somministrazione di carburante (società commissionaria) e la compagnia petrolifera (società committente).

In base ad esso, la società commissionaria somministra ai propri clienti il carburante in nome proprio e per conto della società committente, la quale resta proprietaria del bene che verrà ceduto.

Specifica l’Agenzia che il contratto di commissione è una particolare figura di mandato senza rappresentanza con cui il committente conferisce al commissionario il mandato ad acquistare o vendere beni per conto del committente e in nome del commissionario.

Da un punto di vista giuridico, il mandato senza rappresentanza determina l'insorgenza di un'unica cessione di beni o prestazione di servizi e il "passaggio interno" dei beni o servizi tra mandante e mandatario costituisce un'operazione di natura meramente finanziaria.

Detrazione Iva sull’acquisto di carburanti per somministrazione a clienti finali

Ai fini Iva, il “passaggio interno” di beni tra committente e commissionario viene considerato alla stregua di una vera e propria cessione di beni, con conseguente assoggettamento ad imposta dell’operazione secondo le modalità ordinarie.

Nell’ambito di questo particolare tipo di rapporto che intercorre tra il commissionario e il terzo acquirente, la società istante si è interrogata sugli effetti che può avere il regime di indetraibilità “oggettiva” dell’Iva prevista dall'articolo 19-bis1 del del d.P.R. n. 633 del 1972 (Decreto Iva).

La ratio di tale indetraibilità – specifica l’Agenzia - va ravvisata nell'esigenza di evitare indebite detrazioni di imposta nei casi in cui i beni e i servizi acquistati siano suscettibili di essere utilizzati sia nell'attività d'impresa sia per finalità estranee a tale attività.

L’indetraibilità oggettiva ha ragione d’essere, quindi, se e nella misura in cui si manifesti il “consumo” del bene, oppure un effettivo utilizzo del bene/servizio acquistato nella sfera giuridica del soggetto passivo.

Con riferimento al caso in esame, il carburante non entra nella disponibilità della società per essere usato dalla stessa, ma è rivenduto in osservanza del contratto di commissione alla vendita stipulato con la compagnia petrolifera.

Ne deriva, che l’operazione di acquisizione del carburante da parte della società commissionaria alla vendita non è soggetta al limite alla detrazione dell’imposta di cui all’art. 19-bis1 comma 1 lett. d) del DPR 633/72, nella misura in cui non vi sia un “consumo” del carburante da parte della predetta società intermediaria.

Per evitare proprio un doppio aggravio impositivo, l’Agenzia conclude che la società istante intermediaria possa detrarre l'imposta pagata in relazione all'acquisto del carburante dalla compagnia petrolifera committente, destinato a essere somministrato ai clienti finali che saranno gli effettivi utilizzatori del bene.

Con riferimento all’altro quesito inerente la determinazione, ai fini IVA, della base imponibile del servizio fornito dalla società al cliente finale (che consiste nella somministrazione del carburante presso gli impianti di distribuzione delle compagnie petrolifere), l’Agenzia ritiene che questa sia costituita dall'intero ammontare dell'imponibile relativo al prezzo del carburante "alla pompa" indicato dall'impianto di distribuzione.

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