Somme per risarcimento danni: IVA esente e imposta di registro del 3%

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Somme per risarcimento danni: IVA esente e imposta di registro del 3%

La risposta n. 223 dell'Agenzia delle Entrate del 18 novembre 2024 affronta la tematica relativa alle scritture private transattive impiegate per il risarcimento dei danni. In particolare, chiarisce l'applicazione dell'imposta di registro al 3% sulle somme concordate tra le parti, escludendo simultaneamente la soggezione all'IVA.

Le cause risarcitorie si riferiscono a situazioni in cui una parte subisce un danno, sia esso di natura contrattuale o extracontrattuale, e cerca un risarcimento economico per ripristinare il proprio patrimonio. L'Amministrazione finanziria fornisce indicazioni dettagliate su come tali transazioni debbano essere trattate dal punto di vista fiscale, distinguendo tra danno emergente e lucro cessante, e sottolineando l'importanza di una valutazione caso per caso per determinare correttamente l'applicabilità delle imposte.

Il caso

Nel caso specifico trattato nella risposta n. 223/2024 dell'Agenzia delle Entrate, un'appaltatrice era stata incaricata di eseguire lavori di ristrutturazione su una struttura ospedaliera nell'ambito di un appalto pubblico. Tuttavia, a causa di circostanze impreviste, i lavori furono sospesi, e l'appaltatrice comunicò la volontà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 159, comma 4, del DPR 207/2010. Questa situazione generò una controversia tra le parti coinvolte. Per porre fine alla disputa, le parti redissero una scrittura privata di natura transattiva, mediante la quale la stazione appaltante si impegnava a corrispondere alla società una somma a titolo di risarcimento danni, quantificata secondo i criteri stabiliti dall’art. 160 del DPR 207/2010.

Questo accordo transattivo ha sollevato questioni fiscali riguardo alla soggezione dell'IVA e all'applicazione dell'imposta di registro, che sono state chiarite dall’Amministrazione finanziaria.

Entrate: trattamento fiscale delle somme risarcitorie

Con la risposta n. 223 del 18 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che le somme corrisposte a titolo di risarcimento danni nell'ambito di un appalto non sono soggette all'IVA. Questo perché tali somme non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, ma assumono una funzione esclusivamente risarcitoria, finalizzata a compensare il danno subito.

Tuttavia, l'Agenzia ha precisato che tali transazioni devono essere registrate con un'imposta di registro proporzionale del 3%. Questo obbligo deriva dal fatto che l'accordo transattivo comporta un obbligo di pagamento a carico dell'istante, configurandosi come un atto a contenuto patrimoniale soggetto alla tassazione prevista dall'articolo 29 del DPR 131/1986.

Inoltre, l'Agenzia ha sottolineato l'importanza di individuare la natura giuridica delle somme corrisposte per determinare correttamente il trattamento fiscale applicabile. Le somme a titolo di risarcimento danni, in particolare, non rientrano nella definizione di corrispettivo per prestazioni di servizi secondo l'articolo 3, comma 1, del DPR 633/72, né formano parte della base imponibile prevista dall'articolo 13 dello stesso decreto. Pertanto, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA.

Questa decisione rappresenta una revisione dell'orientamento interpretativo precedentemente adottato dall'Agenzia delle Entrate, distinguendo in modo più chiaro tra risarcimenti danni e corrispettivi per servizi. L'Agenzia invita a una valutazione caso per caso per determinare l'applicabilità delle imposte, tenendo conto della specifica natura delle transazioni transattive.

In sintesi, la risposta n. 223 chiarisce che:

  1. Esenzione dall'IVA: le somme corrisposte a titolo di risarcimento danni non sono soggette all'IVA.
  2. Imposta di Registro: tali somme devono essere registrate con un'imposta di registro proporzionale del 3%.
  3. Valutazione Giuridica: è essenziale determinare la natura giuridica delle somme per applicare correttamente le normative fiscali.

Questa interpretazione offre maggiore chiarezza e specificità nell'applicazione delle norme fiscali alle transazioni risarcitorie, favorendo una corretta gestione fiscale delle scritture private transattive.

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