Solo la querela di falso salva dalle sviste dei vigili riportate nel verbale di multa

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Con sentenza n. 4219 del 21 febbraio 2011, la Corte di cassazione ha cassato la decisione con cui i giudici di merito avevano accolto l'opposizione ad una multa per guida con telefonino cellulare irrogata nei confronti di un automobilista da una pattuglia di vigili che transitava nella corsia opposta e, quindi, senza immediata contestazione dell'addebito. I giudici di primo e secondo grado, in particolare, avevano ritenuto che, per come era avvenuto l'accertamento, il punto di osservazione dei vigili era passibile di errore e per questo avevano annullato la sanzione.

Di diverso avviso la Corte di legittimità la quale ha accolto il ricorso presentato dal Comune toscano interessato il quale lamentava che alle dichiarazioni dei verbalizzanti non fosse stata attribuita fede privilegiata; e ciò anche se non vi era stata contestazione immediata.

Per la Cassazione, in particolare, “nel giudizio di opposizione a verbale è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria e dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti”.

La fede privilegiata di cui all'articolo 2700 c.c. va attribuita, quindi, a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenza, con la conseguenza – conclude la Corte – che “anche nelle ipotesi in cui, come nella specie, si deducano sviste o altri involontari errori o omissioni percettivi da parte del verbalizzante è necessario proporre querela di falso”.
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