Solo la franchigia salva dall’accertamento da studi

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L’articolo 23 della manovra correttiva, al comma 28, abroga l'obbligo di motivare le ragioni che portano i funzionari del Fisco a non applicare le risultanze degli studi di settore “in quanto inadeguati a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente”.

Se dovesse passare la misura, dunque, la congruità e la normalità perderanno valore e sarà più facile la strada delle rettifiche analitico induttive. Ai contribuenti resta solo la tutela della franchigia da accertamento induttivo: non sono possibili le rettifiche basate su presunzioni semplici nei confronti dei contribuenti che dichiarano, anche con adeguamento in dichiarazione, ricavi o compensi pari o superiori al livello di congruità previsto per gli studi di settore, se l'ammontare delle attività non dichiarate sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati con un massimo di 50mila euro.
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