Solo in farmacia i medicinali soggetti a prescrizione

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La Corte di Giustizia, con sentenza emessa il 5 dicembre 2013 con riferimento alle cause riunite da C-159/12 a C-161/12, si è pronunciata sulle domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia nell'ambito di alcune controversie tra dei farmacisti abilitati, titolari di parafarmacie, e alcune Aziende Sanitarie Locali, in merito al divieto imposto alle parafarmacie medesime di vendere medicinali soggetti a prescrizione medica e che non sono a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), ma pagati interamente dall'acquirente.

Intervenendo sull'interpretazione dell'articolo 49 TFUE, i giudici europei hanno, in particolare, precisato che questa disposizione deve essere intesa nel senso che essa “non osta” ad una normativa nazionale, come quella italiana, “che non consente a un farmacista, abilitato e iscritto all'ordine professionale, ma non titolare di una farmacia compresa nella pianta organica, di distribuire al dettaglio, nella parafarmacia di cui è titolare, anche quei farmaci soggetti a prescrizione medica che non sono a carico del Servizio sanitario nazionale, bensì vengono pagati interamente dall'acquirente”.

La normativa italiana secondo cui solo le farmacie pubbliche e private possono vendere i farmaci di cosiddetta “fascia C”, con obbligo di prescrizione medica ed anche se a carico dell'acquirente è, quindi, conforme al diritto dell'Unione europea, perseguendo “l'obiettivo di garantire alla popolazione un rifornimento di medicinali sicuro e di qualità, il quale rientra nell'obiettivo più generale di tutela della salute pubblica”.
Allegati Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 26 – Medicinali soltanto in farmacia – Migliorini

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