Solidarietà tra condebitori e possibilità, per il creditore, di procedere con un'unica esecuzione
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 10 settembre 2012
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Con la sentenza n. 14930 depositata il 6 settembre 2012, la Corte di cassazione ha precisato come l’articolo 1294 del Codice civile in materia di solidarietà tra condebitori, sia finalizzato a tutelare l’interesse del creditore a disporre, ai sensi dell’articolo 1292 del medesimo codice, “della facoltà di una sola esecuzione nei confronti del patrimonio prescelto, ove più di uno siano gli obbligati e le parti contrattualmente nella loro autonomia abbiano previsto una non parzialità della assunta obbligazione”.
Nel dettaglio, è stato respinto il ricorso presentato dal socio di una Sas, poi venduta, avverso la decisione con cui i giudici di merito lo avevano condannato al risarcimento di alcuni debiti pregressi della società medesima.
La condanna discendeva dalla circostanza che lo stesso, insieme agli altri cedenti, aveva garantito gli acquirenti per i debiti sociali e non limitatamente alle proprie quote, da come poteva agevolmente desumersi dal tenore letterale della clausola “gli alienanti garantiscono che la società non è protestata e danno manleva agli acquirenti per le passività fino ad oggi maturate comprese quelle fiscali”.
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