Società sportive dilettantistiche Vigilanza

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Società sportive dilettantistiche Vigilanza

I rapporti di collaborazione sportivo-dilettantistici sono soggetti ad una normativa speciale, volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico e, al fine di evitare abusi, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con lettera circolare prot. n. 1 dell’1 dicembre 2016, ha chiarito che in sede di vigilanza occorre analizzare la:

  • qualifica del soggetto che eroga il compenso;
  • natura delle prestazioni svolte dal collaboratore.

Nello specifico, per l’applicazione del regime agevolativo è necessario che:

  • siano perseguite finalità sportive dilettantistiche;
  • il soggetto erogante sia anche riconosciuto dal C.O.N.I.

Nell’ambito del mondo sportivo perseguono certamente le suddette finalità il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva.

Le agevolazioni sono applicabili anche alle singole associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche che perseguono finalità sportive-dilettantistiche senza fine di lucro, iscritte nel registro delle società sportive.

In questi casi, per l’INL l’applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

  1. che l’associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive;
  2. che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.

In tale ottica, le qualifiche acquisite dai singoli soggetti attraverso appositi corsi di formazione promossi dalle singole federazioni, nonché la loro iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Federazioni o dal Coni attestanti la capacità di esercitare determinate attività di formazione, non possono essere considerati di per sé elementi per ricondurre i redditi percepiti da tali soggetti tra quelli aventi “natura professionale”.

Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 28 gennaio 2016 - Co.co.co. e collaborazioni sportive – Schiavone

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