Co.co.co. e collaborazioni sportive
Pubblicato il 28 gennaio 2016
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Ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 81/2015, sono escluse dalla presunzione di subordinazione le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Alla luce di quanto sopra, a seguito di richiesta avanzata dal CONI e dall’ANCL, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta all’interpello n. 6 del 27 gennaio 2016, ha chiarito che l’esclusione in questione si riferisce anche alle collaborazioni sportive rese in favore del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle discipline associate e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI.
- eDotto.com – Edicola del 26 novembre 2015 - Sgravio contributi anche per i co.co.co. stabilizzati – Redazione eDotto
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