Società non quotate Amministratori con compensi differenziati

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Società non quotate Amministratori con compensi differenziati

Assonime, nel caso n. 6/2017, affronta una questione centrale del diritto societario qual è quella dei compensi degli amministratori delle società per azioni non quotate.

In particolar modo, viene approfondita la possibilità di prevedere un trattamento economico differenziato agli amministratori della stessa società per azioni non quotata.

Assonime, nel suo elaborato, conferma tale possibilità, ritenendola giustificata sia attraverso l'interpretazione sistematica dell'articolo 2389 del Codice civile dedicato ai compensi degli amministratori, sia con una lettura della disciplina funzionale agli interessi protetti.

Caso n. 6/2017

Assonime parte dall'analizzare la norma di riferimento, in tema di compensi degli amministratori, che è rappresentata dall'art. 2389 C.c., che prevede che la remunerazione degli amministratori investiti di cariche particolari in conformità dello statuto sia decisa dal CdA, sentito il parere del collegio sindacale.

L'Associazione ribadisce, quindi, come tutti gli amministratori abbiano un vero e proprio diritto soggettivo a percepire una retribuzione per l'attività svolta. La determinazione dei compensi è così riconosciuta in sede statutaria o assembleare; ma anche se ciò non dovesse avvenire, il compenso è comunque dovuto.

Vi è anche la possibilità della gratuità del rapporto a condizione che ciò sia stato preventivamente stabilito nello statuto o nella delibera assembleare di nomina e che l'amministratore accetti l'incarico senza riserve.

La riforma del diritto societario del 2003 ha, poi, riconosciuto la possibilità di inserire nello statuto una clausola che attribuisca all'assemblea il potere di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, compresi quelli investiti di “particolari cariche”. Tale previsione non esclude che i compensi individuali possano essere differenti.

La lettura del citato articolo 2389 C.c., infatti, non evidenzia elementi tali che facciano escludere all'assemblea di stabilire compensi differenziati per ciascun amministratore della stessa Spa non quotata. Ovviamente è da tenere conto la valutazione della diligenza dell'adempimento nel momento in cui viene attribuito l'incarico e determinato il compenso per differenziare le posizioni all'interno dello stesso consiglio di amministrazione. Una conferma di ciò può venire anche dall'articolo 6 del codice di autodisciplina delle società quotate.

Conclusioni di Assonime

Sulla base di queste considerazioni, Assonime conclude il caso n. 6/2017 ammettendo che è possibile stabilire compensi differenziati per ciascun amministratore di una Spa non quotata.

Ma se tutto ciò è plausibile sulla base delle scelte discrezionali operate dall'assemblea all'atto di nomina, è altrettanto vero che tale differenziazione deve essere effettuata nel rispetto degli interessi dei soci e dei terzi creditori. A tal fine, è necessario che l'assemblea effettui le remunerazioni alla luce del criterio di ragionevolezza e adeguatezza e che vengano tenuti in considerazione aspetti quali: le dimensioni aziendali, i compiti assegnati, la professionalità dell'amministratore e la prassi del mercato.

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