Società di persone, ammissibile l'amministratore esterno
Pubblicato il 23 marzo 2023
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Amministratore estraneo di società di persone, legittimo?
Uno degli ultimi orientamenti societari del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato è focalizzato sulla dibattuta questione relativa all'attribuibilità, nelle società di persone, del potere di amministrare ad un terzo non socio.
Si tratta dell'orientamento n. 78/2022, intitolato "Amministratore estraneo di società di persone".
La questione esaminata riguarda esclusivamente le società semplici e le società in nome collettivo, rispetto alle quali viene evidenziata l'assenza, nella giurisprudenza, di un indirizzo interpretativo costante.
Relativamente a queste due tipologie societarie, infatti, sussistono tesi a favore e contro l'ammissibilità dell'amministratore estraneo, per come riepilogate nel testo dello scritto in esame.
Per la società in accomandita semplice, invece, il contenuto dell'articolo 2318, 2° comma c.c., è chiaro nello stabilire che: “l’amministrazione della società può essere affidata soltanto ai soci accomandatari”.
Snc e società semplici: sì ad amministratore esterno
Per quanto riguarda le società in nome collettivo, in primo luogo, è stata ritenuta condivisibile, in mancanza di dettati normativi espressamente contrari, la tesi dell'ammissibilità dell'amministratore estraneo, in quanto la responsabilità solidale e illimitata di ciascun socio verso i terzi è in ogni caso normativamente garantita.
Ed anche in ordine alle società semplici apparirebbe ammissibile, mancando anche in questo caso dettati normativi espressamente contrari, ricorrere alla figura dell'amministratore non socio anche se con una precisazione: atteso che si devono tutelare i terzi che entrano in contatto con la società, "tale nomina è possibile solo purché non siano previsti patti di esclusione o di limitazione della responsabilità di tutti i soci".
Spa: sì ad emissione di obbligazioni perpetue
Da segnalare, a seguire, un ulteriore orientamento - n. 84/2022 - dedicato alle obbligazioni perpetue.
Secondo gli autori dello scritto, è possibile che le società per azioni emettano strumenti finanziari non convertibili in azioni, denominati nella prassi “obbligazioni ibride perpetue subordinate”, che non attribuiscono diritti amministrativi ed aventi le seguenti caratteristiche:
- il prestito non è esigibile per tutta la durata della società, o comunque fino al verificarsi di una causa di scioglimento o della sottoposizione ad una procedura concorsuale;
- il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale sono posposti rispetto a quelli degli altri obbligazionisti;
- il pagamento della cedola è eventuale, in quanto suscettibile di sospensione, di rinvio o di decurtazione, alla sola discrezione della società, fermo restando il diritto degli obbligazionisti a ottenere, prima di qualsiasi distribuzione agli azionisti, il pagamento degli eventuali interessi non pagati.
L’emissione delle obbligazioni perpetue - si legge nello scritto - è consentita anche quando la società emittente è costituita a tempo indeterminato.
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