Società cooperative, ristorni ai soci nel conto economico solo per statuto
Pubblicato il 10 giugno 2022
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Il Consiglio di Gestione dell’OIC, in data 8 giugno 2022, ha approvato in via definitiva il documento “Emendamenti ai principi contabili nazionali – Specificità delle società cooperative”.
Nel comunicato che ha accompagnato la pubblicazione del lavoro, si legge che si tratta di alcuni emendamenti ai principi contabili nazionali necessari a disciplinare alcuni istituti tipici delle società cooperative.
Dal momento che le modifiche si sono limitate solo ad alcune specificità, l’OIC ha preferito intervenire con emendamenti ai principi generali piuttosto che emanare un principio contabile ad hoc.
Nello specifico, gli emendamenti hanno interessato i seguenti principi contabili:
- OIC 28 Patrimonio Netto;
- OIC 9 Svalutazione per perdite durevoli di valore;
- OIC 12 Composizione e schemi del bilancio di esercizio.
L’obietto dei correttivi è quello di sciogliere le incertezze interpretative nella redazione dei bilanci delle società mutualistiche, un segmento tutt’altro che trascurabile dell’economia italiana.
OIC. Trattamento contabile dei ristorni
Il chiarimento più importante reso dall’Organismo italiano di contabilità, in assenza di indicazioni normative, è quello inerente il trattamento contabile dei ristorni ai soci, previsti dall’articolo 2545-sexies del Codice civile.
Il ristorno è un istituto tipico delle società cooperative e rappresenta l’attribuzione ai soci del vantaggio mutualistico realizzato tramite lo scambio tra soci e cooperativa.
Nella prassi si sono venuti a consolidare due diversi tipi di contabilizzazione, che hanno generato alcune perplessità.
Infatti, alcune società cooperative contabilizzano i ristorni come costi (o rettifiche di ricavi) dell’esercizio in cui avviene lo scambio mutualistico; altre, invece, contabilizzano i ristorni nell’esercizio in cui l’assemblea delibera la ripartizione del ristorno ai soci come una distribuzione di utili.
L’OIC è intervenuto sul problema, cercando di offrire una soluzione che potesse risultare condivisa da tutti. Ha, infatti, optato per una “soluzione principle-based” che si fonda sul principio generale dell’esistenza, o meno, di un'obbligazione (già sussistente alla data di chiusura dell'esercizio) derivante dall'atto costitutivo, dallo statuto e/o dal regolamento della società cooperativa, di erogare il ristorno ai soci.
Ristorni ai soci previsti nello statuto o regolamento
Evidenzia l’OIC che se l’atto costitutivo, lo statuto o il regolamento prevedono un obbligo a erogare il ristorno ai soci, il ristorno sarà rilevato quale componente di conto economico nell’esercizio in cui è avvenuto lo scambio mutualistico con il socio cooperatore (OIC 28).
Da un punto di vista contabile, quindi, il ristorno sarà rilevato tra i debiti, in contropartita di una voce di conto economico nell'esercizio in cui è avvenuto lo scambio mutualistico con il socio cooperatore.
Nel conto economico, si sceglierà, a seconda dei casi, la più appropriata ipotesi tra la iscrizione di un costo o la rilevazione di una rettifica dei ricavi.
Viceversa, in mancanza di un obbligo ad erogare il ristorno ai soci, questo sarà contabilizzato al pari di una distribuzione di utile.
La contabilizzazione avverrà perciò nell’esercizio in cui l’assemblea delibera l’attribuzione del ristorno come se fosse una distribuzione di un utile.
Ciò anche se – a differenza dei dividendi - i ristorni non sono proporzionali alle quote del capitale conferito, ma sono proporzionali agli scambi intervenuti tra cooperativa e socio e sono determinati con riferimento alle sole transazioni intercorse con i soci.
Le due fattispecie sono state inserite all’interno del documento OIC28 ai paragrafi 23A e 23B.
E’, poi, specificato che eventuali effetti derivanti dall’applicazione di queste regole sono rilevati retroattivamente ai sensi dell’Oic 29, che consente una applicazione prospettica.
Le altre due modifiche che interessano sempre il documento OIC28 sono quelle relative a:
- la classificazione nel capitale sociale delle società cooperative delle azioni dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa previste dalla Legge 59/1992 (nuovo paragrafo 9A);
- l'obbligo di dettaglio, in nota integrativa, del numero e del valore nominale delle azioni ordinarie, delle azioni dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa (modifica al paragrafo 41).
Riguardo agli altri documenti su cui l’OIC è intervenuto, i punti affrontati negli emendamenti riguardano:
- le modalità di impairment test per le cooperative che tengono conto delle limitazioni normative in tema di distribuzione dei dividendi e delle riserve (OIC 9);
- le specifiche indicazioni da inserire in nota integrativa ex artt. 2513 e 2545-sexies del codice civile (OIC 12). Sul punto l’OIC ha ritenuto di confermare la prassi già consolidata che vede le società cooperative rientranti nella categoria delle micro-imprese e che non redigono la nota integrativa, fornire le informazioni in calce allo stato patrimoniale.
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