Società cooperative, importi del contributo di vigilanza 2021/2022
Pubblicato il 23 agosto 2021
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Fissati dal MiSE, con decreto 11 giugno 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 18 agosto), gli importi del contributo dovuto per il biennio 2021/2022 dalle società cooperative, banche di credito cooperativo e società di mutuo soccorso per consentire lo svolgimento dell’attività di vigilanza sugli stessi enti.
Il versamento va eseguito entro il 16 novembre 2021.
Gli importi sono suddivisi in base al numero dei soci e all’attivo del bilancio d’esercizio con data di chiusura nell’anno 2020.
Per identificare la somma da versare, viene richiesto il possesso contestuale di tutti i parametri ivi previsti.
Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che superino anche uno solo dei parametri devono provvedere al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.
Per le società cooperative il contributo parte dal 280 euro per arrivare ad un massimo di 2.380 euro.
Per le cooperative edilizie il fatturato è determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l'eventuale incremento di valore dell'immobile - come rilevato rispettivamente nelle voci B-II (Immobilizzazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello Stato patrimoniale, di cui all'art. 2424 del codice civile - e la voce A (Valore della produzione) del Conto economico.
Aumento del contributo
Previsto un aumento del 50% del contributo fissato quando la società cooperativa è assoggettata a revisione annuale (art. 15, L. n. 59/1992) o è iscritta all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, che non rientrano in alcuna delle altre fattispecie previste dall’art. 15 citato, quando le stesse abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio.
L’aumento è del 30% per l’ente di cui all'art. 3 della L. n. 381/1991.
Casi particolari
Va eseguito il pagamento del contributo minimo per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che deliberano lo scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2021/2022. Rimane fermo l’aumento stabilito, al ricorrere delle ipotesi previste.
Per gli enti di nuova costituzione, il termine di versamento è di 90 giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese.
Non devono eseguire il pagamento gli enti iscritti nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2021.
Modalità di versamento
La riscossione del contributo avviene tramite modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
- 3010, per contributo biennale, maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10 per cento dovuta dalle cooperative edilizie) e interessi per ritardato pagamento:
- 3011, per maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie e interessi per ritardato pagamento;
- 3014, per sanzioni.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: