Società operativa, doppio esame

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È stato pubblicato sul sito dell’agenzia delle Entrate il provvedimento n. 23681/2008 che individua le situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società di comodo, di cui all’articolo 30 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994 e successive modificazioni, senza dover assolvere all’onere di presentare istanza di interpello a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007. Tra le società che possono disapplicare la disciplina sulle società di comodo: società in stato di liquidazione, cui non risulti applicabile la disciplina dello scioglimento o trasformazione agevolata di cui al comma 129, dell’articolo 1, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007; società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria e di liquidazione coatta amministrativa; società in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria; società sottoposte a sequestro penale o confisca.

Il provvedimento delle Entrate del 14 febbraio 2008 prevede la disapplicazione, per chi detiene partecipazioni in società operative, nonché per i soggetti in fase di scioglimento che assumeranno l’impegno nel prossimo modello Unico, a chiudere la liquidazione entro il 31 luglio 2009.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 36 – Un consolidato poco di comodo – Felicioni

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