Società, l’insufficienza mette in moto i creditori

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L’insolvenza - indicata dall’articolo 5 del Rd 16 marzo 1992, n. 267 come incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni - connota uno stato di salute dell’impresa meno grave del deficit patrimoniale, dal momento che anche in caso di patrimonio netto negativo la società potrebbe ugualmente adempiere alle proprie obbligazioni. L’insufficienza patrimoniale attiva, invece, in cinque anni dal momento in cui diviene conoscibile, l’azione di responsabilità dei creditori verso gli anministratori. E proprio sulla conoscibilità tocca all’autorità giudiziaria individuare i punti di riferimento utilizzabili anche prescindendo dalla dichiarazione di fallimento. Su queste motivazioni si regge la sentenza di Cassazione n. 20476 del 25 luglio scorso.
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