Società di comodo. Istanza di interpello all’Agenzia entro marzo

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Le società in perdita sistemica o con ricavi insufficienti rispetto ai parametri di legge devono svolgere i test previsti dalla normativa sulle società di comodo.

Il Dlgs 175/2014 ha apportato alcune modifiche alla disciplina in oggetto, spostando da tre a cinque anni i periodi d’imposta di osservazione per lo status di società di comodo (esempio, sono di comodo nell’esercizio 2014 le società che hanno dichiarato una perdita fiscale nel quinquennio 2009-2013, oppure quattro anni di perdita e uno di reddito sotto la soglia).

Il test di operatività sui ricavi, invece, non ha subito modifiche e continua ad essere svolto come media triennale e applicando ai valori dell’attivo immobilizzato percentuali ormai scollegate dalla reale situazione economica, con il risultato di evidenziare ricavi inferiori a quelli minimi.

Istanza di interpello

Le società che non possono avanzare alcuna causa di esclusione o di disapplicazione della normativa sulle società di comodo sono tenute a presentare istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate per richiedere di evitare loro l’applicazione delle conseguenze penalizzanti derivanti dalla suddetta normativa e, conseguentemente, di mantenere gli ordinari criteri di determinazione delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva.

La scadenza per le suddette imprese per la presentazione dell’istanza di interpello è fissata al 31 marzo 2015.

Le istanze presentate entro i termini saranno oggetto di risposta da parte delle Direzioni regionali delle Entrate, entro il termine legittimo di 90 giorni. Inoltre, se l’istanza è inviata regolarmente entro i termini, nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate la dichiari inammissibile, la società avrà la possibilità di riproporre l’istanza di disapplicazione in tempo utile per la scadenza di Unico 2015, integrata nel testo e nella documentazione allegata.

La procedura per evitare l’applicazione della normativa sulle società di comodo risulta particolarmente penalizzante per le società immobiliari e di costruzione, che nell’effettuare il test di operatività dei ricavi devono motivare le cause che hanno impedito le vendite e di conseguenza il conseguimento di ricavi in grado di assorbire i costi non capitalizzati.
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