Società di comodo. Finanziamenti fruttiferi o meno fuori dal test di operatività

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La Direzione regionale delle Entrate della regione Lombardia, con risposta positiva ad un’istanza di interpello – n. prot. 904-1007/14 – ha sciolto alcuni dubbi in merito alla disciplina delle società cosiddette di comodo (considerate “non operative”) e alla possibilità di presentare interpello per ottenere la disapplicazione delle disposizioni antielusive, di cui all’articolo 30 comma 1 della Legge 724/94.

Le domande di chiarimento all’Amministrazione finanziaria, anche quest’anno non hanno tardato ad arrivare da parte delle molte società alle prese con la stagione delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2014.

Nello specifico, l’istanza esaminata dalla Dre Lombardia ha riguardato il caso di una società che ha come oggetto la partecipazione in altre società, l’acquisto, la vendita e la gestione di azioni ed obbligazioni, l’acquisto di crediti in contenzioso e la gestione degli stessi.

L’istante chiede, essendo intervenuta più volte a finanziare una società controllata per sopperire alla scarsa liquidità di quest’ultima, se può chiedere la disapplicazione parziale della disciplina delle società di comodo con riferimento agli asset costituiti dalla partecipazione, pari al 51,03%, del capitale sociale detenuto nella controllata.

La Dre Lombardia, concordando con la tesi esposta dal contribuente, si è espressa sulla possibilità di escludere dal calcolo del test di operatività sia la partecipazione sia l’erogazione di finanziamenti fruttiferi o meno a favore delle società controllate, essendo questi elementi che giocano un ruolo fondamentale nella determinazione dei ricavi figurativi presi in considerazione dal test di operatività.

A ciò si aggiunga, poi, anche il fatto che la partecipazione in oggetto riguarda una società estera. La partecipazione viene, così, esclusa dal test visto che per la partecipata estera si manifesta una causa di esclusione dalla normativa delle società di comodo. Infatti, il requisito della società partecipata di aver sempre avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità nel triennio di riferimento del calcolo, costituisce una delle tassative cause di esclusione di cui all’articolo 30 della L. 724/94, che riguarda non solo le società soggette all’ordinamento giuridico italiano, ma che ragionevolmente si può ritenere applicabile anche società di diritto estero.
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