Società all’estero presunzione ad alto rischio

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Molte perplessità – una tra tutte la natura del rapporto partecipativo richiesto – crea la formulazione dei nuovi commi 5-bis e 5-ter dell’articolo 73 del Tuir, previsti dal Dl 223/06, che introducono una presunzione secondo cui si considerano residenti in Italia, salvo prova contraria, società ed enti con sede all’estero che detengono partecipazioni di controllo in società italiane e che siano, a loro volta, controllate o amministrate, anche indirettamente, da soggetti italiani. Il fine è il recupero del gettito da operazioni di esterovestizione.

Se la partecipazione di controllo della società italiana in quella di diritto straniero può essere indiretta, la partecipazione di quella estera nella controllata italiana deve essere diretta; per evitare di incorrere nella presunzione sarebbe sufficiente frazionare la partecipazione della società estera nella controllata italiana.

Inoltre, la presunzione opera se nel giorno coincidente con la chiusura dell’esercizio della società estera controllata sussiste il controllo di diritto o di fatto della società. Ma tanto le norme internazionali quanto quelle italiane, nello stabilire la residenza fiscale di un soggetto, considerano un ampio arco temporale riferito “alla maggior parte del periodo d’imposta”. Dal che s’evince che la nuova formulazione possa portare a situazioni non semplici da gestire operativamente.

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