Social Bonus, in scadenza la seconda finestra temporale del 2024
Pubblicato il 13 maggio 2024
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Il 23 aprile 2024 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato una nota con la quale si forniscono chiarimenti sull’ambito soggettivo di applicazione della misura del social bonus disciplinata dal codice del Terzo settore (articolo 81 Dlgs n. 117/2017). Il 15 maggio 2024 si chiude la seconda finestra utile del 2024 per la presentazione dei progetti da finanziare.
Si ricorda brevemente che il Social bonus è rappresentato da un credito d'imposta disponibile per individui, enti non commerciali e tutte le aziende, a prescindere dalla loro forma giuridica, settore di attività o sistema contabile utilizzato.
Questo beneficio fiscale si applica alle donazioni volontarie destinate e utilizzate per sostenere il restauro di certe categorie di beni assegnati agli Enti del Terzo Settore (Ets):
- Immobili pubblici non utilizzati;
- Beni mobili e immobili sequestrati alla criminalità organizzata.
Gli Ets utilizzano esclusivamente questi beni per attività di interesse generale, come definite dall'articolo 5 del Decreto legislativo n. 117/2017, in modalità non commerciali.
La misura del credito d'imposta è così definita:
Categoria Donatore |
Percentuale Credito d'Imposta |
Limite Massimo di Contributo |
Persone fisiche |
65% |
15% del reddito imponibile |
Società |
50% |
0,5 per mille dei ricavi annui |
Enti non commerciali |
50% |
15% del reddito imponibile |
NOTA BENE: Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Requisiti degli Ets ai fini del Social bonus
Il Ministero del Lavoro, con nota n. 6647 del 23 aprile 2024, ha specificato che per beneficiare legalmente del credito d'imposta, è essenziale che l'ente ricevente delle donazioni volontarie possieda la qualifica specifica di ente del Terzo settore (come definito dall'articolo 4, comma 1 del dlgs n.117/2017).
Tale qualificazione deve essere mantenuta dall'ente dal momento della presentazione della richiesta fino all'approvazione dei progetti ammessi al social bonus e durante tutto il periodo di realizzazione del progetto di recupero. In pratica, per i donatori che vogliono fruire del credito d'imposta, è cruciale che l'ente beneficiario delle erogazioni liberali detenga tale status qualificato al momento opportuno e per la durata necessaria.
Ets cosa fare per beneficiare del Social bonus
Per permettere di beneficiare del social bonus ai soggetti (persone fisiche o persone giuridiche) che effettuano erogazioni nei loro confronti, gli Ets devono presentare la richiesta di accesso al beneficio compilando il format disponibile sulla piattaforma ministeriale e allegando la modulistica prevista.
NOTA BENE: Con avviso del Ministero del lavoro del 28 agosto 2023 si informa dell'attivazione della Piattaforma per il social bonus. Si tratta della piattaforma per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 81 del Decreto Legislativo n. 117/2017.
Con un decreto emesso il 23 febbraio 2022 dal Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, in accordo con il ministro dell'Interno, il ministro dell'Economia e delle Finanze, e il ministro della Cultura sono state individuate le scadenze annuali per la presentazione delle istanze, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili. Le scadenze sono state fissate nel:
- 15 gennaio,
- 15 maggio
- e 15 settembre di ciascun anno.
SCADENZA: Pertanto, il 15 maggio 2024 scade il termine entro il quale ciascun ente proponente può presentare l’istanza di partecipazione al procedimento di assegnazione del Social bonus.
L’istanza deve essere accompagnata dalla seguente modulistica:
- dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione in capo all’ente proponente e agli eventuali partner;
- scheda anagrafica dell’ente proponente e degli eventuali partner;
- almeno due fotografie del bene oggetto dell’intervento;
- scheda descrittiva del progetto, con l’indicazione specifica della tipologia di interventi che si intendono realizzare, delle attività di interesse generale che si intendono svolgere in via esclusiva e con modalità non commerciali, dei beneficiari diretti delle attività e del loro numero, nonché dell’eventuale previsione della valutazione dell’impatto sociale degli effetti conseguiti dalle attività di interesse generale da svolgere;
- computo metrico – estimativo dei costi con prezzi unitari ricavati dai vigenti prezzari o, in mancanza, dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata;
- cronoprogramma degli interventi;
- copia del provvedimento amministrativo di assegnazione del bene;
- copia del documento di identità del legale rappresentante dell’ente proponente e degli eventuali partner.
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