Smart working e pensioni: proroghe e novità nel decreto Aiuti-bis
Pubblicato il 14 settembre 2022
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Il disegno di legge n. 2685 di conversione in legge del decreto Aiuti-bis, decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, ha incassato, ieri 13 settembre 2022, il primo sì dall'Aula del Senato.
Il testo del provvedimento, approvato con modifiche, passa ora all'esame della Camera.
Di seguito si fornisce il riepilogo delle principali novità in materia di lavoro e pensioni.
Limite di impignorabilità delle pensioni
Nella legge di conversione del decreto Aiuti-bis confluisce una nuova disposizione che modifica il limite di impignorabilità delle pensioni previsto dal settimo comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile (regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443).
Si prevede ora che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possano essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000,00 euro.
Diritto alla smart working per specifiche categorie di lavoratori
Il disegno di legge n. 2685 decreta poi l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2022 del diritto allo smart working:
- per i lavoratori fragili di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) ossia per i lavoratori dipendenti con disabilità grave, ovvero in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione oda esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. Tali lavoratori avranno diritto a prestare l'attività lavorativa in modalità agile, anche con l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52);
- per i genitori lavoratori con almeno un figlio minore di anni 14, anche in assenza degli accordi individuali con il datore di lavoro, ma a condizione che il lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o altro genitore non lavoratore (articolo 90, comma 1, prima parte del decreto Rilancio, decreto-legge 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, Allegato B, punto 2);
- per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, che potranno lavorare in modalità agile in assenza degli accordi individuali (articolo 90, comma 1, seconda parte del decreto Rilancio, articolo 10, comma 2 e Allegato B, punto 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24).
Smart working con strumenti informatici del dipendente
Fino al 31 dicembre 2022 inoltre lo smart working potrà essere svolto utilizzando anche strumenti informatici del dipendente, se non forniti dal datore di lavoro (articolo 90, comma 2, del decreto Rilancio, articolo 10, comma 2 e Allegato B, punto 2, decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24).
Smart working: accordo individuale e comunicazioni
Con un colpo di coda del tutto inaspettato, stante la nuova disciplina entrata in vigore lo scorso 1° settembre, si prevede la proroga al 31 dicembre 2022 del vecchio regime semplificato dello smart working.
Più nel dettaglio, prorogando al 31 dicembre 2022 il termine scaduto lo scorso 31 agosto (articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24), il disegno di legge di conversione in legge del decreto Aiuti-bis restituisce nuova operatività alle disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio che prevedono per i datori di lavoro privati:
l'obbligo di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, notificando telematicamente, anche in modalità massiva, al Ministero i nominativi dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, secondo la documentazione (Template per comunicare l'elenco dei lavoratori coinvolti) e sull’applicativo informatico resi disponibili dallo stesso Ministero;
la possibilità di ricorrere al lavoro agile per ogni rapporto di lavoro subordinato, senza stipulare un accordo individuale, nel rispetto dei principi dettati in materia dalla normativa vigente, in particolare della legge n. 81 del 2017, assolvendo, all'informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (articolo 22 della legge n. 81 del 2017) in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito istituzionale dell'INAIL.
N.B. Si ricorda che dal 1° settembre 2022 è in vigore un nuovo regime semplificato per lo smart working disciplinato dal riformato articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, attuato dal decreto ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022.
La nuova disciplina prevede, per gli accordi individuali stipulati o modificati a decorrere dal 1° settembre 2022, oltre all'obbligo di stipulare (e non trasmettere al Ministero del lavoro) l'accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore, conservandolo per 5 anni dalla sottoscrizione, l'obbligo di comunicare in via telematica al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori nonché la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile utilizzando il modello ufficiale reso noto dallo stesso Ministero con il citato decreto.
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