Sistema opzionale di punti-diritto: l’Iva è stabilita al momento della conversione in godimento di alloggio

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Con la sentenza del 16 dicembre 2010 sulla causa C-270/09 la Corte di giustizia Ue interviene circa la qualificazione e al luogo dell'imposizione delle prestazioni di servizi rese da un'associazione di multiproprietà immobiliare.

La sentenza vede l’associazione creare un club, senza scopo di lucro e senza personalità giuridica, disciplinato da uno statuto scritto. Obiettivo principale del club è di «garantire ai membri il diritto di prenotare ogni anno alloggi vacanza ed altri vantaggi accessori per specifici periodi, per la durata di trent’anni”. In sostanza, secondo il programma di opzioni, i membri ordinari del Club possono acquisire «punti-diritti» da convertire successivamente in diritti di godimento di uno degli alloggi ubicati in vari paesi.

In merito, la Corte Ue chiarisce che:

- le prestazioni di servizi effettuate nell’ambito di un sistema come il programma di «opzioni» citato devono essere qualificate nel momento in cui il partecipante converte i diritti acquisiti in un servizio offerto dall’operatore;

- se tali diritti siano convertiti in un soggiorno presso un albergo o in un diritto di godimento temporaneo di un’unità abitativa, le prestazioni configurano prestazioni di servizi relative ad un bene immobile dovendo assolvere l'imposta nello stato membro in cui è situato l'immobile;

- se si convertono i diritti inizialmente acquisiti in un diritto di godimento temporaneo di un’unità abitativa, la prestazione di servizi configura una locazione di bene immobile e il cliente potrà fruire dell'eventuale regime di esenzione previsto per le locazioni e gli affitti immobiliari se lo Stato di ubicazione dell’immobile la prevede.
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