Sismabonus e ecobonus, sì alla cessione combinata del credito ai subappaltatori
Pubblicato il 19 aprile 2019
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Possibile la cessione del credito ecobonus + sismabonus condominiale ai soci lavoratori dell’impresa subappaltatrice, che esegue gli interventi di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica, se essi prestano la loro opera direttamente nei lavori.
Tali soggetti destinatari dell’incentivo sono, infatti, soggetti collegati alle opere di riqualificazione dell'edificio, pur se diversi dall'impresa vera e propria.
Il chiarimento è stato reso dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 109 del 18 aprile 2019, in replica al quesito sollevato da una società che aveva acquisito da un condominio un credito fiscale derivante dal bonus speciale eco+sismabonus fissato dalla Legge di Bilancio 2018.
La società istante volendo cedere il credito acquisito, nel limite di un solo ulteriore passaggio successivo al primo, direttamente ai soci lavoratori artigiani della impresa edile subappaltatrice, chiedeva se tali soci potessero essere ricompresi “tra i soggetti collegati all’operazione, potenzialmente cessionari del credito fiscale”.
Agenzia: cessione credito ecobonus + sismabonus ammissibile se c’è un collegamento con l’intervento
Nella sua risposta n. 109/2019, l’Agenzia ricostruisce la normativa e la prassi di riferimento, ricordando che l’articolo 14, comma 2-quater.1, del Dl n. 63/2013 dispone "per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, (...) l’applicazione di una detrazione nella misura dell'80%, se gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85% se gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori".
Con le circolari n. 11/E del 18 maggio 2018 e n. 17/E del 23 luglio 2018, sono stati forniti chiarimenti in merito all’ambito applicativo della cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di efficienza energetica (ecobonus) e per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (sismabonus).
In primo luogo, l’Agenzia ricorda, con riferimento alla cedibilità del credito d'imposta corrispondente alle detrazioni ecobonus, che la stessa deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria (circolaren. 11/2018). Successivamente tale interpretazione è stata estesa anche al sismabonus dalla circolare n. 17/E del 2018, che si è occupata anche della cessione del credito a favore di subappaltatori che presentano un collegamento con l’intervento.
In particolare è stato precisato che, nell’ipotesi in cui il fornitore del servizio si avvale di un subappaltatore per eseguire l’opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest’ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento e, dunque, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione valutato sia con riferimento alla cessione originaria che a quella successiva.
Alla luce di tali considerazioni, l’Agenzia conclude, nella risposta n. 109/E/2019, che il collegamento per la cessione del credito sussiste anche per i soci lavoratori di un’impresa edile subappaltatrice dei lavori.
Pertanto, anche con riferimento a tali interventi, è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante in base a quanto previsto dai commi 2-ter e 2-sexies del medesimo articolo 14 del D.L. n. 63 del 2013.
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