Sisma Isola di Ischia, sospensione dei termini

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Sisma Isola di Ischia, sospensione dei termini

A causa del sisma che si è verificato nei Comuni dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017, il Legislatore ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza nel periodo dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020 e l’INPS, con circolare n. 105 del 6 novembre 2018, ha fornito le relative istruzioni operative inerenti gli adempimenti e gli obblighi previdenziali in relazione alle diverse gestioni interessate.

Soggetti interessati alla sospensione contributiva

La sospensione fino al 31 dicembre 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, è concessa ai soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni ed operanti, alla data del 21 agosto 2017, nei comuni Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia.

Destinatari della sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono:

  • i datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, aziende del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
  • i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
  • gli iscritti alla Gestione separata (committenti, liberi professionisti, ecc.).

Chiarisce, tuttavia, l’Istituto che la sospensione è applicabile unicamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nelle zone colpite dall’evento e, nelle eventuali situazioni di aziende autorizzate all’accentramento degli adempimenti contributivi, la sospensione riguarda esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicate nei territori colpiti dal sisma.

Le aziende private con dipendenti, i committenti di collaborazioni, gli associati in partecipazione possono usufruire delle agevolazioni contributive soltanto in relazione ai lavoratori, collaboratori ed associati in partecipazione che risultino impiegati nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall’evento.

Modalità di sospensione

Per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, i soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda alla Struttura Inps competente, utilizzando a tal fine il modello “SC93”, reperibile nella sezione “Tutti i moduli” del sito istituzionale.

Per le aziende agricole assuntrici di manodopera e per i lavoratori autonomi agricoli, dovrà essere trasmessa l’apposita istanza telematica presente nei servizi telematici per l’agricoltura a disposizione sul sito dell’Istituto.

La circolare chiarisce, inoltre, che potrà essere presentata un’unica domanda anche qualora la stessa, in presenza dei rispettivi requisiti, interessi diverse gestioni.

L’Istituto verificherà la sussistenza dei requisiti, recuperando gli eventuali contributi indebitamente sospesi con l’applicazione dell’ordinario regime sanzionatorio.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola dell’1 ottobre 2018 – Decreto Genova in Gazzetta Ufficiale. Misure speciali per imprese e cittadini – Moscioni

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