Sinistro stradale del dipendente: legittima la richiesta di risarcimento del datore
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 12 marzo 2010
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La Cassazione, con sentenza n. 2844 del 9 febbraio 2010, ha accolto il ricorso con il quale un datore di lavoro aveva chiesto il risarcimento del danno subito a seguito dell'impossibilità della prestazione di un suo dipendente che era rimasto coinvolto in un sinistro stradale. La richiesta era volta nei confronti del responsabile del sinistro e si sostanziava in una somma pari ai pagamenti effettuati a titolo di retribuzione e contribuzione previdenziale, in favore del suo dipendente, conducente del veicolo coinvolto, nel periodo di assenza dal lavoro di questo a causa dell'incidente stradale.
I giudici di Cassazione hanno rilevato come i versamenti a titolo di retribuzione, effettuati dal datore di lavoro, in adempimento di un dovere fissato dalla legge o dal contratto, in favore del dipendente per il periodo di inabilità temporanea conseguente a infortunio, e, quindi, senza ricevere il corrispettivo per le prestazioni lavorative, costituiscono un danno che si ricollega con nesso di causalità a detto infortunio; ne consegue la loro risarcibilità.
I giudici di Cassazione hanno rilevato come i versamenti a titolo di retribuzione, effettuati dal datore di lavoro, in adempimento di un dovere fissato dalla legge o dal contratto, in favore del dipendente per il periodo di inabilità temporanea conseguente a infortunio, e, quindi, senza ricevere il corrispettivo per le prestazioni lavorative, costituiscono un danno che si ricollega con nesso di causalità a detto infortunio; ne consegue la loro risarcibilità.
- ItaliaOggi, p. 29 – E' risarcibile la mancata prestazione per infortunio - Cogotti
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