Sinistro per olio in strada? Danni a carico del gestore e dell’assicurazione FGVS
Pubblicato il 14 settembre 2019
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Confermata la condanna di un ente gestore di tratto stradale, unitamente alla Compagnia di assicurazione designata dal FGVS, al risarcimento dei danni subiti dai familiari di un uomo, rimasto vittima di sinistro stradale.
L’incidente era avvenuto mentre quest’ultimo viaggiava a bordo di un autocarro, dopo che il guidatore aveva perso il controllo del mezzo ed aveva sbandato per la presenza di sostanza oleosa sul manto stradale lasciata da un veicolo rimasto non identificato.
I congiunti del deceduto, ritenendo che la causa del sinistro fosse da ascrivere anche alle condizioni usurate del manto stradale, avevano convenuto in giudizio, oltre all’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), anche la Spa incaricata della gestione del tratto autostradale in questione.
Con ordinanza n. 22857 del 13 settembre 2019, la Suprema corte ha respinto il ricorso promosso da quest’ultima società, ritenendo infondato, tra gli altri, il motivo con cui la ricorrente aveva contestato l'apprezzamento compiuto dal giudice di appello per escludere qualsiasi contributo del conducente del veicolo incidentato nella causazione del sinistro.
Inammissibili censure che evochino una moltitudine di fatti
Gli Ermellini, in particolare, hanno ritenuto che le circostanze menzionate dalla difesa della Spa - ovvero la percorrenza, per 3 km, da parte del conducente del mezzo, di un tratto di strada già caratterizzato dalla presenza di sostanza oleosa dispersa, nonché la verificazione del primo impatto del mezzo contro la barriera spartitraffico, e non contro un muro di contenimento posto sulla destra della carreggiata percorsa - non fossero "decisive", né tantomeno "inconciliabili" con quelle valorizzate dall’organo giudicante per escludere la concorrente responsabilità, del conducente del mezzo, nella causazione del sinistro.
Per la Corte, dette circostanze non potevano ricondursi alla nozione di "fatto" decisivo di cui alla norma dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. posta anche l’evidente l'inammissibilità di censure, come quelle prospettate, che evochino una moltitudine di fatti e circostanze lamentandone il mancato esame o valutazione da parte della Corte d'appello ma in realtà sollecitandone un esame o una valutazione nuova da parte della Corte di cassazione, così chiedendo un nuovo giudizio di merito.
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