Sinistri e determinazione del risarcimento per l'invalidità permanente del disoccupato

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Per la determinazione del reddito da considerare ai fini del risarcimento del danno per invalidità permanente dei soggetti privi di reddito ma potenzialmente idonei a produrlo, occorre fare riferimento a tre volte l’ammontare annuo della pensione sociale così come previsto dall’articolo 4 del Decreto legge n. 857/1976, convertito in legge n. 39/1977 per le ipotesi in cui l’invalidità permanente ed il conseguente danno futuro riguardino “tutti gli altri casi” al di fuori del lavoro autonomo e subordinato.

E’ quanto precisato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 3447 del 6 marzo 2012.

In ogni caso - sottolinea la Suprema corte - nella sentenza di merito deve essere sempre indicata la tabella medico legale applicata ai fini della liquidazione del risarcimento.
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