Sindaco per la terza volta condannato a risarcire il danno erariale
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 03 febbraio 2010
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La Corte dei conti, sezione giurisdizionale del Lazio, con sentenza n. 94 del 25 gennaio 2010, ha condannato il sindaco di un Comune della regione al risarcimento del danno erariale prodotto a causa della sua rielezione al terzo mandato nonostante la chiara previsione di cui all'articolo 51, comma 2 del Tuel che vieta l'elezione a sindaco di un'amministrazione locale per chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.
Parimenti, del danno erariale sono stati ritenuti responsabili anche i consiglieri comunali che, pur essendo stati avvisati dell'ineleggibilità del sindaco, lo hanno approvato senza indugio. In particolare, il sindaco e consiglieri sono stati chiamati a restituire alle casse del bilancio comunale, le indennità di carica e i gettoni di presenza indebitamente percepiti.
Parimenti, del danno erariale sono stati ritenuti responsabili anche i consiglieri comunali che, pur essendo stati avvisati dell'ineleggibilità del sindaco, lo hanno approvato senza indugio. In particolare, il sindaco e consiglieri sono stati chiamati a restituire alle casse del bilancio comunale, le indennità di carica e i gettoni di presenza indebitamente percepiti.
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