Sindaco cessato, l'amministratore cancella
Pubblicato il 10 febbraio 2016
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Gli amministratori di una società sono obbligati a richiedere, entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica del sindaco, la sua cancellazione dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2400, comma 3 del Codice civile. La norma reca un vero e proprio obbligo in capo all'amministratore, che in caso di ritardo od omissione può essere sanzionato.
Decorsi trenta giorni dalla cessazione del sindaco, nell'inerzia pubblicitaria dell'organo amministrativo, infatti, si verificano due conseguenze:
- una di ordine sanzionatorio, connessa all'applicazione dell'articolo 2630 del c.c., e
- una di ordine pubblicitario connessa all'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio, a seguito della segnalazione da parte del sindaco cessato.
Tale precisazione è stata espressa dal Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare n. 3687/C del 9 febbraio 2016, in risposta ad una PEC del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti in merito agli aspetti pubblicitari relativi alla cancellazione dal registro delle imprese del sindaco cessato.
Il Cndcec infatti chiedeva, nello specifico, come poter conciliare il dettato normativo richiamato con le esigenze di certezza e corrispondenza della pubblicità alla realtà dei fatti.
L'inerzia dell'organo amministrativo reca danno al sindaco cessato
Sottolinea il Consiglio Nazionale che spesso l'inerzia dell'organo amministrativo procura un danno al sindaco cessato che si trova, sotto l'aspetto formale, a permanere nello stato “attivo”, contro la propria volontà e contro lo stato di fatto realmente verificatosi.
Pertanto si viene a creare una “discrasia” tra la situazione sostanziale (cessazione dalla carica di sindaco) e la situazione formale-pubblicitaria (risultanze del registro delle imprese), tale da creare, a volte, anche un danno di rilevante portata al sindaco stesso.
Si crea un conflitto tra la norma codicistica e la tutela del mercato che è assicurata dalla tutela dell'affidamento rimessa al registro delle imprese, che deve avere informazioni aderenti alla realtà.
Per ovviare a tale situazione, il Mise sottolinea, nella circolare n. 3687/C del 2016, che la norma italiana è chiara e non può essere interpretata in modo differente da quanto voluto dal legislatore. Perciò, per rispettare le due esigenze, quella del Codice civile e quella di natura pubblicistica, è evidente che l'obbligo di cancellazione del sindaco dimissionario dal registro imprese ricade chiaramente ed esclusivamente in capo agli amministratori, che hanno trenta giorni di tempo dalla cancellazione dalla carica del sindaco, per iscriverne la cancellazione. Decorso invano tale termine viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro, ridotta ad un terzo in caso di adempimento nei 30 gg. successivi alla scadenza.
Resta fermo l'ordinario svolgimento del procedimento di iscrizione d'ufficio secondo le regole dettate dall'articolo 2190 del Codice civile.
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