Sindaci. Inadempimento da valutare per ciascuna annualità
Pubblicato il 08 marzo 2021
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Le obbligazioni di controllo che l'ordinamento vigente pone in capo ai sindaci vanno considerate globalmente o partiticamente, quanto al riscontro del loro inadempimento?
La Suprema corte, nel testo dell’ordinanza n. 6027 del 4 marzo 2021, ha fornito la propria soluzione al predetto interrogativo, sottolineando che l'adempimento o l'inadempimento della prestazione di controllo, a cui sono tenuti i sindaci delle società, è suscettibile di essere considerato partitamente, ossia tempo per tempo.
Ed è, quindi, con l’unità di misura della singola annualità che l'eventuale inadempimento degli obblighi di controllo deve venire a confrontarsi in relazione al riconoscimento del diritto al compenso del sindaco.
Controllo dei sindaci, inadempimento e diritto al corrispettivo
E’ sulla base di questi assunti che la Sesta sezione civile della Corte di cassazione ha confermato l’ammissione al passivo fallimentare, in via privilegiata, del credito per corrispettivo vantato da un sindaco nei confronti di una Spa.
Gli Ermellini, in particolare, hanno aderito alla conclusione a cui erano pervenuti i giudici di secondo grado, per i quali l'attività del collegio sindacale, pur svolta continuativamente, va suddivisa in prestazioni reciprocamente autonome in ragione dei diversi esercizi aziendali considerati.
Conseguentemente, il riscontro di un eventuale inadempimento materialmente occorso in un esercizio precedente non potrebbe determinare, di per sé, una violazione degli obblighi di controllo sindacale per sua propria natura destinata a protrarsi per l'intera durata dell'ufficio di sindaco.
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