SIIQ e SIINQ. I chiarimenti del Fisco dopo l'intervento dello “Sblocca Italia”

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SIIQ e SIINQ. I chiarimenti del Fisco dopo l'intervento dello “Sblocca Italia”

Il decreto “Sblocca Italia” (Dl 133/2014, convertito con modificazioni dalla L. 164/2014), ha introdotto alcune importanti novità e alcune specifiche misure volte a rendere più efficiente l'utilizzo del particolare regime fiscale previsto per le Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) e per le Società di Investimento Immobiliare non Quotate (SIINQ).

In particolare, per tali soggetti, la legge prevede uno speciale regime civilistico e fiscale che consente di adottare, in presenza di determinati requisiti, un sistema di tassazione in cui l'utile derivante da locazione immobiliare è esentato da imposizione sia ai fini Ires che Irap nei confronti della stessa SIIQ.

L'utile prodotto da tali società viene, infatti, assoggettato interamente a tassazione solo nel momento della distribuzione, esclusivamente in capo ai soggetti partecipanti, diversi dalle SIIQ, mediante l'applicazione di una ritenuta a titolo di acconto, pari attualmente al 26%.

Il Dl 133/2014 ha apportato alcune modifiche al regime impositivo delle SIIQ per ovviare ad alcune rigidità operative presenti nel sistema. Tuttavia, la mancanza di una esplicita previsione normativa sulla decorrenza delle suddette modifiche ha spinto l'Agenzia delle Entrate ad affermare, con un comunicato stampa del 1° aprile 2015, che l'individuazione del primo periodo d'imposta di applicazione delle novità introdotte debba coincidere con il 2014 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Ora, con la circolare n. 32/E del 17 settembre 2015, l'Agenzia approfondisce tutti gli altri aspetti del regime fiscale di favore previsto per tali Società di Investimento Immobiliare, al fine di sciogliere i dubbi di molti operatori del settore e, allo stesso tempo, armonizzare la disciplina nazionale con quella prevista in altri paesi della UE (Francia e Germania).

I chiarimenti resi

Dapprima la circolare 32/E chiarisce che il regime di maggior favore della gestione esente per le SIIQ si applica con riferimento all'itero periodo di imposta in corso alla data di pubblicazione del decreto 133/2014, avvenuta il 12 settembre 2014: dunque dall'anno di imposta 2014.

E' specificato che le Società di Investimento Immobiliare Quotate non assumono la veste di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), per cui i redditi prodotti da queste società sono determinati secondo le regole del reddito d'impresa, anche in caso di gestione esente.

L’esenzione da imposizione è subordinata alla sussistenza di determinati requisiti, tra cui l’obbligo di distribuire una determinata percentuale dell’utile prodotto nell’esercizio per evitare fenomeni di tax deferral.

Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 43 - Doppia partenza per le nuove Siiq - Tamburro
  • ItaliaOggi, p. 27 - Siiq, gestione esente dall’anno di imposta 2014

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