Sicurezza sussidiaria non armata: nel CCNL una tantum e aumenti
Pubblicato il 16 luglio 2024
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Aiss, Federterziario e la Federazione nazionale Ugl sicurezza civile hanno sottoscritto il 24 giugno 2024 un Protocollo straordinario ad integrazione del CCNL sottoscritto il 31 maggio 2017, scaduto il 31/05/2020 e attualmente in regime di ultrattività.
Tutte di carattere economico le novità.
Per la consultazione dei nuovi minimi in vigore dal 1° gennaio 2025 si veda "RInnovi CCNL"
Una tantum
Ai lavoratori in forza al 24 giugno 2024 è corrisposto dal 1° luglio 2024 un importo una tantum a titolo di indennità di vacanza contrattuale, secondo i seguenti valori lordi
Livello | Importo |
1 | 15,00 € |
2 | 25,00 € |
3 | 40,00 € |
4 | 50,00 € |
5 | 75,00 € |
6 | 80,00 € |
7 | 90,00 € |
L'una tantum è erogata pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 1/6/2020 - 30/6/2024 e non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.
Ai fini dell’anzianità, peraltro, non sono conteggiati i periodi non retribuiti a norma di legge e di contratto.
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