Sicurezza sul lavoro: come erogare i corsi di formazione. La mappa

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Sicurezza sul lavoro: come erogare i corsi di formazione. La mappa

Il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro, oltre a definire durata e contenuti minimi, stabilisce come possono essere erogati i percorsi formativi.

Analizziamo, nel presente contributo, le modalità di erogazione (requisiti organizzativi e tecnici, modalità e procedure operative) dei corsi di formazione e aggiornamento, con la necessaria avvertenza che la bozza definitiva di Accordo, elaborata dal Ministero del lavoro, trasmessa con la nota 13 maggio 2024, n, 5648 e che sarà oggetto di accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, potrebbe essere modificata.

I corsi, si ricorda, sono destinati, in particolare, a datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori e responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi, coordinatori per la sicurezza.

Formazione in presenza

La formazione in presenza, ammessa per tutti i corsi di formazione, può svolgersi direttamente nell'ambiente di lavoro del discente.

Sono diverse le tipologie di attività formative a cui si può fare ricorso nell’ambito di tale modalità formativa. Tra queste, i break formativi direttamente all’interno dei reparti aziendali e presso le postazioni dei lavoratori, la formazione on the job e i corsi di formazione su moduli pratici che richiedono l’utilizzo di specifici spazi di lavoro e di specifiche attrezzatture.

In particolare, i break formativi sono validi ai fini della formazione specifica e per l’aggiornamento dei lavoratori.

Tenuti da docenti qualificati, affiancati dal preposto, i break formativi dovranno essere di breve durata (15-30 minuti), rivolti a piccoli gruppi di lavoratori e basati su specifici aspetti legati all'attività lavorativa.

Videoconferenza sincrona (VCS)

La videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza fisica, fatta eccezione per i moduli didattici che prevedono un addestramento o una prova pratica.

La formazione in videoconferenza sincrona (VCS) è definita come “streaming di un evento formativo in modalità sincrona, che prevede la copresenza di discenti e docenti che interagiscono tra loro presso più postazioni remote, tramite piattaforma multimediale di comunicazione”.

Ogni discente deve essere collegato tramite PC o tablet a suo esclusivo uso per la durata del corso. PC o tablet, collegati in rete, permettono l’interazione tra docenti e allievi alla stregua di quanto avviene nella formazione in presenza, seppure con specifiche e diverse caratteristiche.

La modalità VCS richiede che i formatori adeguino o reingegnerizzino i processi di produzione della formazione, rispettando requisiti organizzativi e tecnologici per garantire qualità ed efficacia.

La piattaforma deve garantire: accesso protetto, tracciamento delle presenze, repository del materiale didattico, interattività adeguata e gestione delle verifiche intermedie e finali. Deve assicurare stabilità e continuità di connessione, con raccomandazioni per una connessione stabile da parte degli utenti.

Il formatore:

  • prima dell'iscrizione, deve fornire informazioni sui requisiti tecnologici e funzionali della piattaforma;
  • in fase di iscrizione, deve verificare l'identità dei discenti tramite documento con fotografia.

Il tutor o il docente, in fase di erogazione, deve verificare costantemente le presenze tramite visualizzazione, chiamate, sondaggi e chat, assicurando la presenza per il 90% della durata dell’evento formativo e dei corsi di aggiornamento

Le modalità di accesso (gestite normalmente dal tutor d’aula virtuale o dal docente) devono essere di tipo protetto cioè garantire che solo i partecipanti autorizzati possono accedere alle sessioni formative.

Infine le verifiche dovranno essere svolte sempre in modalità sincrona e non differita, con possibilità di visualizzazione delle finestre dei discenti nel corso dello svolgimento.

E-Learning (asincrono)

L'e-learning è un modello formativo in remoto in modalità prevalentemente asincrona, caratterizzato da forme di interattività a distanza tra discenti, docenti e tutor tramite una piattaforma informatica.

Il soggetto formatore erogatore del corso, anche se è lo stesso datore di lavoro, deve:

  • essere dotato di ambienti (sede) e struttura organizzativa idonei alla gestione dei processi formativi in modalità e-learning, della piattaforma tecnologica e del monitoraggio continuo del processo (LMS – Learning Management System);
  • garantire la disponibilità dei profili di competenze per la gestione didattica e tecnica della formazione e-learning quali: responsabile del progetto formativo; tutoraggio di contenuto e di processo; manutenzione e gestione tecnica della piattaforma;
  • garantire assistenza, interazione, usabilità e accessibilità.

Inoltre per ogni corso di formazione in modalità e-learning, il soggetto erogatore è tenuto a redigere un documento progettuale contenente almeno:

  • il programma completo del corso, nella sua articolazione didattica (moduli didattici, unità didattiche, Learning Objects);
  • le modalità di erogazione (asincrona, sincrona, mista, on line, off line) e gli strumenti utilizzati (forum, chat, classi virtuali, posta elettronica, webinar, videolezioni, etc.);
  • i nomi del responsabile del progetto formativo del corso, del mentor/tutor di contenuto, del tutor di processo, dello sviluppatore della piattaforma;
  • i nomi dei relatori/docenti;
  • la scheda tecnica;
  • le modalità di iscrizione e di profilazione e le credenziali di accesso degli utenti;
  • le eventuali competenze e titoli di ingresso degli utenti al percorso formativo;
  • le modalità di tracciamento delle attività dell’intero percorso formativo;
  • il tempo di disponibilità minima e massima di fruizione del percorso formativo e i tempi di fruizione dei contenuti (unità didattiche);
  • le modalità di verifica dell’apprendimento sia intermedie che finali.

Modalità mista (blended)

La modalità mista o blended combina formazione a distanza (sincrona o asincrona) con momenti di formazione in presenza fisica.

Questa modalità riduce il rischio di isolamento tipico della formazione a distanza e offre diversi vantaggi, come una migliore organizzazione del tempo di studio e una maggiore personalizzazione del percorso formativo.

Per ciascuna modalità di erogazione (presenza, VCS, e-learning) devono essere rispettati i requisiti e le specifiche previste per le stesse.

Modalità di erogazione per tipologia di discente

Di seguito si fornisce il prospetto riepilogativo delle modalità di erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento consentiti e non consentiti per tipologia di discente.

Corsi di formazione

Corso di formazione

Presenza fisica

Video conferenza sincrona

E-learning

Lavoratori: formazione generale

Consentita

Consentita

Consentita

Formazione specifica 

Consentita 

Consentita 

Consentita 

Solo per rischio basso

Non consentita per le aziende inserite nel rischio basso per tutti quei lavoratori che svolgono mansioni che li espongono ad un rischio medio o alto.

Consentita per rischio medio ed alto relativamente a progetti formativi, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome.

 

Preposti

Consentita

Consentita

Non consentita

Dirigenti

Consentita

Consentita

Consentita

Datore di lavoro

Consentita

Consentita

Consentita

Datore di lavoro/RSPP

Consentita

Consentita

Non consentita

RSPP/ASPP

Consentita

Consentita

Consentita solo per il modulo A

Coordinatore per la sicurezza

Consentita

Consentita

consentita solo

per il modulo giuridico 

Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Consentita

Non consentita

Non consentita

Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008

 

Consentita

Non consentita

Non consentita

 

Corsi di aggiornamento

Corso di aggiornamento

Presenza fisica

Video conferenza sincrona

E-learning

Lavoratori:

Formazione specifica

Consentita

Consentita

Consentita

Preposti

Consentita

Consentita

Non consentita

Dirigenti

Consentita

Consentita

Consentita

Datore di lavoro

Consentita

Consentita

Consentita

Datore di lavoro/RSPP

Consentita

Consentita

Consentita

RSPP/ASPP

Consentita

Consentita

Consentita

Coordinatore per la sicurezza

Consentita

Consentita

Consentita

Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Consentita

Non consentita

Non consentita

Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008

 

Consentita

Non consentita

Non consentita

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