Sicurezza sul lavoro, chi decide il numero dei rappresentanti?
Pubblicato il 28 giugno 2023
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I contratti collettivi hanno piena titolarità nella fissazione di numero e modalità di designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, fermo restando un numero minimo di legge.
E’ quanto emerge dalla risposta all’interpello n. 4 del 26 giugno 2023, con cui la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce chiarimenti in ordine ad un quesito proposto in merito all’interpretazione dell’art. 47, commi 2 e 8, del D.Lgs. n. 81/2008.
Vediamo nel dettaglio
La questione
I Cobas avevano chiesto quale fosse l'interpretazione corretta dell'articolo 47, commi 2 e 8, del Dlgs 81/2008.
In particolare, la questione sottoposta al Ministero era duplice:
- il comma 2 prevede che in tutte le aziende o unità produttive sia eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nel caso in cui l’azienda abbia diverse unità produttive, come nel caso specifico della catena dei supermercati, è obbligatoria la nomina di un RLS in ogni unità produttiva autonoma, considerato il fatto che le unità produttive si trovano dislocate in due regioni diverse ed hanno tutte tra i trenta ed i cento dipendenti per ogni sede?
- se la stessa azienda occupi tra i 200 e i 1,000 dipendenti complessivi nelle diverse unità produttive, e quindi il numero minimo degli RLS sia di tre, con quali criteri vengono individuati gli stessi qualora nelle singole unità produttive si proceda alla loro nomina e venga quindi superato detto numero minimo? Nel caso specifico, l’azienda ha accolto la nomina dei tre RLS escludendo gli ulteriori regolarmente eletti, creando una scelta comoda da parte dell’azienda.
La risposta del Ministero
Il Ministero, limitandosi a richiamare la normativa vigente, ha ribadito la titolarità della contrattazione collettiva a fissare numero e modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, fermo restando il numero minimo pari a:
- 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori;
- 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- 6 rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.
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