Sicurezza su lavoro: il vademecum delle gravi violazioni che bloccano l'impresa
Pubblicato il 12 dicembre 2021
In questo articolo:
- Mancata elaborazione del DVR
- Mancata elaborazione del PEE
- Mancata formazione ed addestramento
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del responsabile
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
- Mancata fornitura del DPI contro le cadute dall'alto
- Mancanza di protezioni verso il vuoto
- Mancata applicazione delle armature di sostegno
- Lavori in prossimità di linee elettriche
- Presenza di conduttori nudi in tensione
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
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Arriva da INL l'analisi delle gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro; con essa anche nuove istruzioni sul provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale; il tutto nella circolare n. 4 dello scorso 9 dicembre 2021.
Completato, almeno fino alla (ormai prossima) conversione in legge del provvedimento, il quadro delle istruzioni operative fornite dall'Ispettorato nazionale del lavoro sul nuovo articolo 14 del TUSL, come modificato dal decreto fisco-lavoro (D.L. n. 146/2021).
Come anticipato nella circolare n. 3 del 9 novembre 2021, l'INL approfondisce, nella circolare del 9 dicembre 2021, le gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rilevanti ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Il documento di prassi, che ha ricevuto il preventivo placet del Ministero del Lavoro, analizza le 12 fattispecie di violazioni in presenza delle quali può essere adottato il blocco temporaneo dell'attività imprenditoriale, esortando all'avvio di un'azione di raccordo con i servizi di prevenzione delle ASL anche al fine di sviluppare sinergie nell'ambito di un'attività di vigilanza coordinata e congiunta.
Mancata elaborazione del DVR
La prima fattispecie oggetto di analisi è relativa all'elaborazione del documento di valutazione dei rischi. Qui a causare il provvedimento di sospensione è solo la mancata redazione del DVR (art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008).
Qualora il datore di lavoro, durante l'ispezione, dichiari che il DVR è custodito in luogo diverso, l'ispettore adotta il provvedimento di sospensione con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, termine entro il quale il datore di lavoro potrà provvedere all’eventuale esibizione. Il DVR dovrà recare data certa antecedente all’emissione del provvedimento di sospensione.
La mancata elaborazione del DVR è inoltre oggetto di prescrizione, fatte salve le seguenti ipotesi per le quali è previsto il solo arresto:
- aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g) del TUSL;
- aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d) del TUSL, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;
- attività disciplinate dal Titolo IV del TUSL caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini/giorno.
Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione il datore di lavoro dovrà esibire il DVR.
Mancata elaborazione del PEE
Analogo criterio va applicato in caso di violazioni inerenti il Piano di Emergenza ed evacuazione, che determinano l'adozione del provvedimento di sospensione solo se l'ispettore constata l’omessa redazione del Piano, in violazione di quanto previsto dall’art. art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.
La mancata elaborazione del PEE è, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo e la revoca del provvedimento di sospensione è subordinata all'esibizione del PEE.
Mancata formazione ed addestramento
Con riferimento alla fattispecie in oggetto, l'INL chiarisce che la sospensione è disposta solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento. In dettaglio, si tratta delle seguenti fattispecie del TUSL:
- Utilizzo di attrezzatura da lavoro (articolo 73, in combinato disposto con art. 37, nei casi disciplinati dall'accordo Stato Regioni del 22/02/2012);
- Utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito (articolo 77, comma 5);
- Sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (articolo 116, comma 4);
- Lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi (articolo 136, comma 6);
- formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi (articolo 169), ove, dalle circostanze accertate, sia emerso che il lavoratore sia adibito a tale attività.
La revoca del provvedimento di sospensione dell’attività di impresa o dell’attività lavorativa per mancata formazione ed addestramento può avvenire anche solo dimostrando la prenotazione della formazione, a condizione che vengano regolarizzate le altre violazioni concomitanti di cui all’Allegato I e che venga effettuato il pagamento di tutte le somme aggiuntive dovute.
Il lavoratore non potrà essere adibito alla specifica attività per cui, ai fini della sospensione, è stata riscontrata la carenza formativa, fino a quando non sia attestato il completamento della formazione e addestramento.
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del responsabile
L'ispettore applicherà il provvedimento di sospensione inoltre qualora il datore di lavoro:
- non abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione e nominato il RSPP (art. 17, comma 1 lett. b, del d.lgs. n. 81/2008),
- ovvero non abbia assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti comunicandolo al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La violazione è oggetto di prescrizione e per la revoca del provvedimento di sospensione il datore di lavoro dovrà esibire la documentazione completa attestante:
- la costituzione del servizio e la nomina del RSPP,
- ovvero la preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza circa l’assunzione diretta dello svolgimento dei compiti del RSPP.
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
A legittimare l'emissione del provvedimento di sospensione è anche la mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (art. 96 c. 1 lett. g del D.Lgs. n. 81/2008) o POS (articolo 89, comma 1 lett. h) TUSL).
In ottica di semplificazione, l'INL chiarisce che l’elaborazione del POS può desumersi anche dal relativo invio al coordinatore o all’impresa
affidataria.
La mancata elaborazione del POS è oggetto di prescrizione e lo stesso va esibito per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione.
Mancata fornitura del DPI contro le cadute dall'alto
La sospensione scatta quando si accerta che non sono stati forniti al lavoratore i dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. A tal fine è sufficiente l'acquisizione di dichiarazioni incrociate oltre che di documentazione.
L'INL evidenzia che la fattispecie de quo va distinta dall'ipotesi in cui i DPI sono stati forniti dal datore di lavoro, ma i lavoratori non li hanno utilizzati.
Mancanza di protezioni verso il vuoto
Ulteriore ipotesi di violazione è relativa al caso in cui le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.
Mancata applicazione delle armature di sostegno
La sospensione va adottata inoltre quando le armature di sostegno siano del tutto mancanti o siano talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.
Resta salvo il contenuto delle prescrizioni disposte nella relazione tecnica di consistenza del terreno.
Lavori in prossimità di linee elettriche
La sospensione viene adottata in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
Presenza di conduttori nudi in tensione
Si adotta la sospensione in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti
Legittima il provvedimento di sospensione non solo l’assenza di impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale, ma anche il loro mancato funzionamento.
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
Infine, gli ispettori adottano il provvedimento di sospensione nel caso accertino la rimozione o la modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
A tal fine, evidenzia l'INL, non è necessario verificare anche a chi sia addebitabile la rimozione o la modifica
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