Sicurezza negli studi professionali anche per i tirocinanti
Pubblicato il 18 maggio 2017
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L’art. 11 del DDL n. 2233-B, sul lavoro autonomo non imprenditoriale e sul lavoro agile, delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, applicabili agli studi professionali che dovrebbero assicurare specifiche misure valide, nel caso di specie, anche per i tirocinanti.
Le nuove norme dovranno, infatti, essere emanate nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
- individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un’arte, un mestiere o una professione;
- determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;
- semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale;
- riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione.
- eDotto.com – Edicola del 12 maggio 2017 – Autonomi Dal Jobs act lo smart working – G. Lupoi
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