Sicurezza negli studi professionali anche per i tirocinanti

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Sicurezza negli studi professionali anche per i tirocinanti

L’art. 11 del DDL n. 2233-B, sul lavoro autonomo non imprenditoriale e sul lavoro agile, delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, applicabili agli studi professionali che dovrebbero assicurare specifiche misure valide, nel caso di specie, anche per i tirocinanti.

Le nuove norme dovranno, infatti, essere emanate nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

  1. individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un’arte, un mestiere o una professione;
  2. determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;
  3. semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale;
  4. riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione.
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