Autonomi Dal Jobs act lo smart working

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Autonomi Dal Jobs act lo smart working

Manca solo la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” e il Jobs act degli autonomi sarà legge.

I lavoratori autonomi, ai sensi del codice civile (articolo 2222), sono coloro che si obbligano “a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.

La nuova legge non coinvolge gli imprenditori (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato).

È norma il lavoro agile

Entra nell'ordinamento nazionale lo smart working per la gestione dei rapporti di lavoro subordinato, pubblici e privati.

Le prestazioni potranno essere regolate anche per obiettivi.

Il lavoro diventa agile in quanto perdono importanza il luogo e l’orario di esecuzione della prestazione, a parità del trattamento economico: l’attività è svolta senza precisi vincoli di orario o di luogo, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno.

In gioco, tra le parti, la conciliazione dei tempi di vita, di cura personale e di lavoro, la razionalizzazione degli spazi.

L’accordo individuale dovrà avere forma scritta, sottoscritto con il dipendente e potrà avere durata determinata o indeterminata. Nel contratto dovranno essere specificati gli strumenti informatici utilizzabili dal dipendente, con il “diritto alla disconnessione”, per assicurare periodi di non utilizzo delle strumentazioni tecnologiche.

Modifica delle regole per la determinazione del reddito di lavoro autonomo

La nuova legge - il Ddl approvato dal Senato ed in via di pubblicazione - interviene sulla disciplina delle spese parzialmente deducibili, vale a dire di quei componenti negativi di reddito per i quali il legislatore stabilisce la deducibilità nei limiti di percentuali forfetarie predeterminate, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017.

Diventano integralmente deducibili:

  • entro il limite annuo di 5mila euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati;
  • sgli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà;
  • le spese di formazione (nel limite annuo, comunque, di 10mila euro);
  • le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.

Tutte le spese relative all’incarico professionale, sostenute direttamente dal committente, non si configurano come compensi (in natura) per il professionista.

Operatività differenziata

Molte misure saranno applicabili dal giorno seguente la pubblicazione in Gazzetta.

Alcune misure entreranno a regime successivamente:

  • l'indennità di disoccupazione dei collaboratori partirà dal 1° luglio 2017;
  • le regole fiscali si applicheranno dall’esercizio 2017;
  • alcune misure di welfare relative agli iscritti alla gestione separata dell’Inps dovranno attendere le circolari applicative, altre l’approvazione di uno o più decreti legislativi.
Links Anche in
  • eDotto.com - Edicola dell'11 maggio 2017 - Approvato definitivamente il DDL lavoro autonomo e agile - Schiavone

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