Si all'accesso ai dati sulla salute del coniuge per provare il vincolo matrimoniale

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E' legittima la richiesta del coniuge presentata ad una casa di cura per ottenere la documentazione sanitaria riguardante la situazione clinica della moglie al fine di fornire al Tribunale ecclesiastico gli elementi probatori necessari per l'annullamento del vincolo matrimoniale.

Lo ha sostenuto il Consiglio di Stato, quinta sezione, con sentenza n. 7166 del 28 settembre 2010 annullando la sentenza del Tar che invece aveva negato il diritto di accesso al marito ritenendo che le cartelle cliniche non costituiscono un elemento a prova dell’accertamento della validità del vincolo matrimoniale religioso e comunque la tutela del diritto alla riservatezza sui dati relativi alla salute è superiore al diritto di accertare un vincolo coniugale.

Di tutt'altro parere il Consiglio di Stato che ha rammentato come costituisce indirizzo consolidato quello per cui il trattamento riguardante i dati sullo stato di salute o la vita sessuale può essere consentito di fronte ad una tutela relativa ad una situazione giuridicamente rilevante di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. E la decisione n. 7166 ha concluso che “il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce certamente una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo diritto della personalità”.
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