Sì al distacco dell’apprendista ma a determinate condizioni
Pubblicato il 17 gennaio 2018
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Con nota del 12 gennaio 2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha risposto ad una richiesta di parere formulata da una sua sede territoriale in merito alla possibilità di distaccare un apprendista.
Per l’INL non si ravvisano ostacoli alla possibilità di avvalersi dell’istituto del distacco nei rapporti di apprendistato, purché siano rispettati i requisiti di legge in particolare in merito a:
- sussistenza dell’interesse del distaccante;
- espressa previsione del distacco nel piano formativo individuale del lavoratore;
- presenza di un tutor adeguato, messo a disposizione dal datore di lavoro.
La nota rammenta, altresì, che l’obbligo di formazione rimane a carico del datore di lavoro ed il tutor deve essere in grado di garantire l’integrazione tra l’eventuale formazione esterna e quella interna, potendo lo stesso assumere anche solo la funzione di controllo in ordine alla regolarità ed alla qualità della formazione svolta dal soggetto apprendista.
A tal proposito, viene rammentata la circolare n. 40/2004 del Ministero del Lavoro la quale - anche se con riferimento alle modalità di formazione “a distanza” - ha chiarito che qualora in azienda sia presente un numero idoneo di specializzati, non è assolutamente rilevante la loro localizzazione nell’unità produttiva nella quale operano gli apprendisti; per l’Ispettorato lo stesso discorso può ben essere esteso all’attività di “tutoraggio”.
- eDotto.com – Edicola del 5 gennaio 2018 – Esonero contributivo per l’assunzione di giovani – Schiavone
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