Sfratti e notifiche alla luce della recente pronuncia della Consulta

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La Cassazione, con sentenza n. 7809 del 31 marzo, ha applicato, al procedimento di sfratto, i principi fissati dalla recente pronuncia della Corte costituzionale n. 3 del 2010 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo140 Codice procedura civile, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

Nella vicenda esaminata, lo “sfrattato” aveva fatto ricorso avverso le decisioni con cui i giudici di merito avevano deciso di convalidare il provvedimento in considerazione del fatto che, allo stato, ai fini del perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario, non era richiesta alcuna sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte di quest'ultimo. Spettava allo stesso, quindi, l'eventuale prova della mancata ricezione dell'atto per caso fortuito o per causa di forza maggiore. Diverse le conclusioni a seguito della pronuncia n. 3 della Consulta: i giudici di Cassazione, infatti, rilevando la mancanza della sottoscrizione dell'intimato dell'avviso di ricevimento, hanno dichiarato nulla la notifica dell'intimazione di sfratto, con conseguente annullamento, con rinvio, della sentenza di merito.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 40 – La sottoscrizione dell'avviso perfeziona l'iter dello sfratto - Stroppa

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