Sezioni Unite su sospensione condizionale non richiesta in appello

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Sezioni Unite su sospensione condizionale non richiesta in appello

Il giudice di appello deve o no rendere conto del concreto esercizio del dovere attribuitogli di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena in assenza di specifica richiesta da parte dell’imputato?

Obbligo di motivare la mancata applicazione d’ufficio del beneficio

Le Sezioni Unite penali della Cassazione, con sentenza n. 22533 del 22 maggio 2019, hanno risposto a tale quesito, rilevata l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sull’obbligo del giudice di appello di motivare, comunque, la mancata applicazione di ufficio della sospensione condizionale della pena.

Diniego non ricorribile per beneficio non richiesto in appello

Secondo il massimo Collegio di legittimità, in primo luogo, rimane fermo il dovere del giudice di secondo grado di motivare il mancato esercizio del suo potere d’ufficio di applicare il beneficio della sospensione condizionale.

Tuttavia – ha, poi, affermato – in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, specialmente se sopravvenute al giudizio di primo grado, l’imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del medesimo beneficio se non lo ha richiesto nel corso del giudizio di appello.

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