Depenalizzazione Risarcimenti a due vie
Pubblicato il 08 novembre 2016
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Per le Sezioni unite penali di Cassazione, a fronte di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile, sottoposto a sanzione pecuniaria civile ex Decreto legislativo n. 7/2016, il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
Se si tratta del giudice dell’esecuzione, per contro, lo stesso deve revocare, sempre con la formula “il fatto non è più previsto dalla legge come reato”, la sentenza di condanna o il decreto irrevocabili, lasciando ferme, in questo caso, le disposizioni e i capi che concernono gli interessi civili.
Contrasto interpretativo
Sono questi i principi enunciati con l'attesa sentenza n. 46688 del 7 novembre 2016, pronunciata per risolvere il contrasto interpretativo emerso nell’ambito sia della giurisprudenza di legittimità sia nella dottrina, per quel che concerne l’applicazione del Decreto legislativo n. 7/2016 in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, per quel che riguarda i risarcimenti nei processi in cui venga dichiarato che il fatto non è più previsto come reato.
Diverso regime per reati diventati illeciti amministrativi
Per i giudici di legittimità, ciò che va escluso è un’applicazione analogica al sistema delineato dal decreto legislativo n. 7/2016 della disposizione transitoria contenuta nell’articolo 9, comma 3 del decreto legislativo n. 8/2016 ed ai sensi della quale, per i reati degradati ad illeciti amministrativi, quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide comunque sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
Per la Corte, nonostante la strumentalità di entrambi i decreti rispetto al fine unico dettato nella Legge delega, “i mezzi tecnico-normativi utilizzati in ciascuno di essi sono profondamente diversi e rendono ognuno di quelli un sistema compiuto di precetti che mira a soluzioni ed effetti giuridici autonomi”.
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