Sezioni Unite. Retroattive le disposizioni sugli stupefacenti

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Sezioni Unite. Retroattive le disposizioni sugli stupefacenti

Con sentenza n. 29316 depositata il 9 luglio 2015, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, nell'accogliere il ricorso di un imputato, ha annullato la pronuncia di condanna nei confronti di quest'ultimo, per il reato – tra gli altri contestati - di cui all'art. ex art. 73 comma 1 e 2 bis lett. b) D.p.r. 309/1990, con riferimento alla commercializzazione e detenzione illecita di medicinali contenenti una sostanza stupefacente e psicotropa (nandrolone) indicata nella Tabella II sez . A in allegato alla menzionata normativa.

I fatti contestati, in particolare, erano stati commessi sino al 24 agosto 2011.

Su ricorso dell'imputato avverso detta statuizione, la quarta sezione penale della Cassazione - cui era stata assegnata la controversia – rimetteva a sua volta la questione alle Sezioni Unite.

Il quesito nello specifico sollevato, riguardava la perdurante rilevanza penale delle condotte afferenti a stupefacenti commesse in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.l. n. 36/2014 (conv. in L. n. 79/2014), aventi ad oggetto sostanza come per l'appunto il nandrolone, inserite per la prima volta nelle tabelle introdotte nel vigore del D.l. n. 272/2005 (conv. in L. n. 49/2006), caducate per effetto della nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 32/2014.

Si rammentava in proposito, come la citata sentenza della Consulta avesse infatti determinato la reviviscenza, tra l'altro, anche dell'art. 73 T.U. stupefacenti e relative tabelle, così riprendendo in vigore l'originaria formulazione dell'articolo (connotata da una diversa risposta sanzionatoria a seconda che l'oggetto della condotta fosse costituito, rispettivamente, da "droghe pesanti" o da "droghe leggere").

Ora, in ordine al quesito sottoposto, l'ordinanza di rimessione evidenziava l'insussistenza di pronunce di legittimità, bensì, esclusivamente, l'esistenza di orientamenti dottrinari e giurisprudenziali di merito che prospettavano soluzioni differenti (e di cui la quarta sezione dava atto).

Le Sezioni Unite – chiamate dunque a dirimere il contrasto interpretativo – hanno conclusivamente espresso il principio secondo cui, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 4 bis e 4 vicies del D.l. n. 272/2005 (come modificato dalla L. n. 49/2006), pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 32 del 2014, deve escludersi la rilevanza penale delle condotte che, poste in essere a partire dall'entrata in vigore della citata legge e fino all'entrata in vigore del D.l. n. 36/2014, abbiano avuto ad oggetto sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle solo successivamente all'entrata in vigore del D.p.r. n. 309/1990, nel testo novellato dalla richiamata L. n. 49/2006.

Da quanto dedotto – proseguono le Sezioni Unite – emerge dunque che la condotta nella specie contestata all'imputato, non assume autonomia giuridica e non si configura quale autonomo illecito, se non come mero frammento del fatto che integra altro reato.  

Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 40 - Droga, depenalizzazione retroattiva - Negri
  • ItaliaOggi, p. 22 – Nandrolone libero - Ferrara

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