Sezioni Unite su indebita percezione di riduzioni contributive
Pubblicato il 26 marzo 2025
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Indebita percezione di riduzioni contributive: depositata la sentenza delle Sezioni Unite
Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316-ter del Codice penale si configura anche quando si ottiene indebitamente il diritto a agevolazioni previdenziali e riduzioni contributive per i lavoratori in mobilità, a causa della mancata comunicazione di una condizione ostativa.
Non rileva, in tale contesto, il modo in cui viene ottenuto il vantaggio economico derivante dall'inadempimento dell'obbligo contributivo.
E ancora.
In caso di indebita percezione di erogazioni pubbliche, se il diritto alla riduzione dei contributi previdenziali e alle agevolazioni per il collocamento dei lavoratori in mobilità è stato ottenuto tramite condotte mendaci o omissive, il reato è considerato unitario a consumazione prolungata quando i benefici economici vengono erogati in ratei periodici.
Ne consegue che il momento consumativo del reato si perfeziona con la percezione dell’ultimo contributo.
Punita anche la percezione di agevolazioni previdenziali e di riduzioni contributive non dovute
E' quanto stabilito dalle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, con sentenza n. 11969 del 26 marzo 2025, pronunciata a soluzione delle questioni interpretative ad esse rimesse dalla Sesta Sezione della Suprema Corte (ordinanza interlocutoria n. 27639/2024), in tema di indebita percezione di erogazioni pubbliche (disciplinato dall'articolo 316-ter, codice penale),
La decisione delle S.U. - si rammenta - era stata già anticipata con informazione provvisoria del 28 novembre 2024.
I quesiti a cui hanno risposto le Sezioni Unite
Alle Sezioni Unite penali, nel dettaglio, era stato chiesto di chiarire:
- se, nell'ambito applicativo del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. rientri l'indebito conseguimento della riduzione dei contributi previdenziali dovuti ai lavoratori in mobilità assunti dall'impresa, per effetto della mancata comunicazione, da parte di quest'ultima, dell'esistenza di una condizione ostativa prevista dalla legge;
- se, in caso di reiterate percezioni periodiche di contributi erogati dallo Stato, il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. debba considerarsi unitario, con la conseguenza che la relativa consumazione cessa con la percezione dell'ultimo contributo, ovvero se, in tali casi, sussistano plurimi reati corrispondenti a ciascuna percezione.
I principi di diritto enunciati
Di seguiti i principi enunciati dalle Sezioni Unite a soluzione delle questioni interpretative:
-
"integra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche previsto dall’art. 316-ter cod. pen. l’indebito conseguimento del diritto alle agevolazioni previdenziali e alla riduzione dei contributi dovuti ai lavoratori collocati in mobilità per effetto della omessa comunicazione dell’esistenza della condizione ostativa prevista dall’art. 8, comma 4-bis, legge 23 luglio 1991, n. 223 (abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2017, dall’art. 2, comma 71, lett. b), legge 28 giugno 2012, n. 92), senza che assumano rilievo, a tal fine, le modalità di ottenimento del vantaggio economico derivante dall’inadempimento dell’obbligazione contributiva";
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"in tema di indebita percezione di erogazioni pubbliche, nell’ipotesi in cui il diritto alla riduzione dei contributi previdenziali e alle agevolazioni previste per il collocamento dei lavoratori in mobilità dall’art. 8 legge 23 luglio 1991, n. 223 (abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2017, dall’art. 2, comma 71, lett. b), legge 28 giugno 2012, n. 92) sia stato indebitamente conseguito per effetto di una originaria condotta mendace od omissiva, il reato è unitario a consumazione prolungata quando i relativi benefici economici siano concessi o erogati in ratei periodici e in tempi diversi, con la conseguenza che la sua consumazione cessa con la percezione dell’ultimo contributo".
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