Sezioni Unite: iscrizione ad Albo avvocati senza silenzio-assenso
Pubblicato il 24 giugno 2019
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Al procedimento per l’iscrizione all’Albo degli avvocati, dettato dal nuovo ordinamento della professione forense, non si applica l’istituto del silenzio assenso.
La legge professionale forense designa, sul punto, un sistema speciale e del tutto incompatibile con la disciplina generale.
Nel dettaglio, l’articolo 17, comma 7, quinto periodo della Legge n. 247/2012 prevede che nel caso in cui il Consiglio dell’Ordine, una volta accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, non provveda all’iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, l’interessato può, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni “presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell’iscrizione con provvedimento immediatamente esecutivo”.
Con particolare riguardo, poi, al passaggio dall’Elenco speciale all’Albo ordinario, non si ravvisa alcun automatismo: per i legali dipendenti di enti pubblici, una volta cessata l’appartenenza all’ufficio legale dell’ente, viene fatta salva la possibilità di iscrizione all’albo ordinario “sulla base di apposita richiesta” nella ricorrenza dei requisiti per l’iscrizione medesima (articolo 17, comma 9 lettera d) della Legge n. 247/2012).
In detta ultima ipotesi, è priva di rilievo la circostanza che la decisione di diniego all’iscrizione all’Albo ordinario ed il diniego di cancellazione dall’Elenco speciale siano intervenuti dopo oltre un mese dalla domanda, posto che la cancellazione dagli albi può avvenire anche d’ufficio, al venir meno di uno dei requisiti prescritti.
Passaggio da Elenco speciale ad Albo ordinario: nessun automatismo
E’ sulla base di questi assunti che le Sezioni Unite civili della Cassazione, con sentenza n. 16740 del 21 giugno 2019, hanno respinto il ricorso promosso da un avvocato, iscritto all’Elenco speciale, contro la sentenza del CNF di conferma della delibera del COA di appartenenza di rigetto delle istanze di cancellazione dall’Elenco speciale suddetto e di iscrizione all’Albo ordinario.
Il Consiglio Nazionale Forense, in particolare, aveva ritenuto che sulle dette istanze non si fosse formato il silenzio assenso, come per contro sostenuto dalla legale ricorrente.
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