Settore marittimo - Solimare, illustrata la disciplina
Pubblicato il 27 novembre 2017
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Con circolare n. 173 del 23 novembre 2017, l’INPS ha illustrato la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo - SOLIMARE, il quale assicura una tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori marittimi, al personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali che occupano mediamente più di cinque dipendenti.
Ricorda la circolare che il FdS eroga le prestazioni a fronte della presentazione di apposita domanda non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa.
I detti termini hanno natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione ma:
- in caso di presentazione prima dei 30 giorni, la stessa sarà irricevibile;
- in caso di presentazione oltre i 15 giorni, si avrà uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione.
Nell'ipotesi della presentazione tardiva, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente).
La concessione dell’intervento viene deliberata dal Comitato amministratore del Fondo e l’INPS rilascia autorizzazione per la corresponsione diretta del trattamento economico ai lavoratori interessati o alle operazioni di conguaglio e rimborso delle somme anticipate dai datori di lavoro.
L’azienda trova, all’interno del cassetto bidirezionale, sia la delibera che la relativa autorizzazione.
L’assegno ordinario è erogato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e l’importo viene rimborsato al datore di lavoro o conguagliato secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
Per i periodi di erogazione della prestazione dell’assegno ordinario è versata, dal Fondo alla Gestione d’iscrizione dei lavoratori interessati, la contribuzione correlata che è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata.
In caso di fruizione della prestazione è previsto l’obbligo, in capo al datore di lavoro, del versamento di un contributo addizionale nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.
Ricorda la circolare n. 173/2017 che la base di calcolo per l’applicazione del contributo addizionale è data dalla somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di orario.
- eDotto.com – Edicola del 16 novembre 2017 – Fondo di integrazione salariale e Fondi di solidarietà, conguaglio delle prestazioni - Schiavone
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